È stato rigettato il ricorso presentato dai genitori e dai nonni del minore dichiarato adottabile dal Tribunale di Firenze, essendo entrambi i genitori portatori di handicap
La vicenda
Contro il provvedimento del Tribunale per i minorenni di Firenze che dichiarava lo stato di adottabilità del loro figlio minore, i due genitori presentavano ricorso in appello.
A fondamento della propria decisione, il giudice fiorentino aveva fatto proprie le valutazioni espresse dal c.t.u. in relazione alle gravi problematiche riguardanti la figura della madre – disabile con diagnosi di ritardi mentale di media gravità e per questo seguita dai servizi sociali – e del padre – anch’egli portatore di handicap per ritardi mentali di grado lieve e con tratti caratteriali tali da non comportare un’adeguata consapevolezza delle esigenze (fisiche e psicologiche) del minore.
Nel giudizio di appello si costituivano anche i nonni materni del piccolo, ma invano, perché anche la corte territoriale confermava l’esito di primo grado.
La vicenda è giunta pertanto, in Cassazione.
Preliminarmente è stato ribadito il principio fondamentale per cui “in tema di adozione, in linea generale, è prioritaria esigenza del figlio quella di vivere, nei limiti del possibile, con i genitori biologici e di essere da loro allevato”.
A tale principio vi fa eccezione la situazione nella quale la condizione di disabilità dei genitori, nonostante tutti i supporti adeguati e possibili offerti dallo Stato, comprometta irreversibilmente la capacità di allevare ed educare i figli, traducendosi in una totale inadeguatezza a prendersene cura” .
La decisione
Ebbene, nel caso in esame, la corte d’appello aveva accertato proprio l’esistenza di una situazione del genere, in particolare, la ctu aveva evidenziato l’”assoluta inadeguatezza genitoriale” della madre, che a causa della sua disabilità, nonostante l’impegno profuso , non era in grado di occuparsi dei bisogni minimi del bambino”, quali ad esempio la stessa alimentazione.
Eguali – se non maggiori – manchevolezza la corte d’appello aveva accertato in relazione alla figura paterna “per le problematiche personali connesse ad abuso di alcol e cannabinoidi”, nonché per il manifestato atteggiamento minimizzante e per la dimostrata indisponibilità al confronto, unito ad atteggiamenti autolesivi.
Incontroversa era pure l’”indisponibilità delle figure familiari di riferimento per la coppia di fornire adeguato sostegno nella crescita e nell’accudimento del minore”.
Per tutti questi motivi, il ricorso è stato rigettato e confermato lo stato di adottabilità del minore.
La redazione giuridica
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