L’accettazione da parte dei lavoratori delle condizioni di lavoro prima dell’instaurarsi del rapporto non fa venir meno il requisito della minaccia
Il gestore di un bar è stato condannato dal Giudice dell’Udienza Preliminare per il reato di estorsione ai danni di un proprio dipendente. Abusando della sua posizione di datore lavoro l’uomo aveva minacciato di licenziamento coloro che non avessero accettato le condizioni lavorative imposte e che, in particolare, che non avessero firmato una lettera di dimissioni in bianco.
L’imputato aveva fatto svolgere ai propri dipendenti attività lavorativa a tempo pieno, nonostante fossero assunti con un contratto part time e non aveva fatto loro fruire delle ferie, del TFR e dei contributi, “costringendoli altresì ad accettare un compenso inferiore a quello che avrebbe dovuto essere loro erogato”.
L’uomo faceva ricorso per Cassazione, sottolineando come la sentenza di condanna fosse carente di motivazione, dal momento che non chiariva le ragioni per le quali debba qualificarsi come estorsione “la condotta del datore di lavoro che, sin da prima dell’instaurazione del rapporto, prospetti al lavoratore, sicuramente bisognoso, la propria offerta, seppur esosa o iniqua di lavoro”.
Più specificamente il datore sottolineava come il Giudice non avesse apprezzato adeguatamente la circostanza secondo cui la violazione della normativa a tutela del lavoratore era in realtà il risultato di un accordo tra le parti. Di conseguenza tale accordo, anche se illecito e nullo sotto il profilo privatistico, non poteva integrare un fatto rilevante agli effetti del reato di estorsione, per difetto del requisito della minaccia. Le parti, infatti, si erano accordato sulle condizioni di lavoro applicate, prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro.
La Suprema Corte, in relazione alla qualificazione giuridica della condotta dell’imputato, ha precisato che la ratio della norma che punisce il reato di estorsione, risiede nel perseguimento dell’interesse pubblico all’inviolabilità del patrimonio e alla libertà di autodeterminazione. In caso di “estorsione”, secondo gli Ermellini, “il potere di autodeterminazione della vittima non è completamente annullato ma è, tuttavia, limitato in maniera considerevole”, poiché la vittima viene posta nell’alternativa di far conseguire all’estorsore il vantaggio economico voluto ovvero di subire un pregiudizio diretto e immediato.
In un simile contesto, quindi, anche l’uso strumentale di mezzi leciti e di azioni astrattamente consentite “può assumere un significato ricattatorio e genericamente estorsivo, quando lo scopo mediato sia quello di coartare l’altrui volontà”. In tal caso, infatti, la stessa giurisprudenza della Cassazione (sentenza n. 877/1973) ha precisato che “l’ingiustizia del proposito rende necessariamente ingiusta la minaccia di danno rivolta alla vittima e il male minacciato, giusto obiettivamente, diventa ingiusto per il fine cui è diretto”.
Per i giudici del Palazzaccio, quindi, nel caso esaminato la sentenza impugnata aveva fatto emergere “un quadro globale di timore dei dipendenti, in ragione della particolare situazione del mercato del lavoro (…) e in presenza di comportamenti certamente prevaricatori del datore di lavoro”. Pertanto l’accettazione dei lavoratori di non rivendicare i propri diritti non poteva considerarsi “libera”, ma “condizionata dall’assenza di possibilità alternative di lavoro”. Alla luce di tali considerazioni, la Corte, con la sentenza n. 18727 del 14 aprile 2016, ha respinto il ricorso del gestore del locale confermando la sussistenza del reato previsto dall’articolo 629 del codice penale e di conseguenza la pronuncia di condanna a suo carico.
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