Il danneggiato deve provare e allegare il danno subito, l’effettiva dinamica del sinistro stradale e il nesso di causa tra il sinistro e i danni patiti (Tribunale di Vibo Valentia, Sentenza n. 234/2021 del 19/03/2021 – RG n. 1001/2017)
Con atto di citazione la proprietaria del veicolo Alfa Romeo cita in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Vibo Valentia la Compagnia assicuratrice e il proprietario del veicolo antagonista Peugeot 106, onde sentirli condannare al risarcimento dei danni materiali cagionati alla propria autovettura a seguito del sinistro occorso in data 16 marzo 2014.
In particolare, deduce la donna che alle ore 20:30 circa, l’autovettura Alfa Romeo 156, giunta all’altezza di una intersezione veniva colpita dal veicolo Peugeot 106, di proprietà e condotto dal convenuto, che provenendo da una strada secondaria, non si fermava allo stop e svoltando a sinistra colpiva l’autovettura.
Si costituiva in giudizio l’Assicurazione contestando integralmente le richieste attoree ed insistendo per il rigetto della domanda.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, rigettava la domanda con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Avverso tale sentenza, la proprietaria dell’Alfa Romeo propone appello, insistendo per la riforma della sentenza di primo grado e deducendo errata valutazione delle risultanze probatorie, con specifico riferimento alle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nonché alle conclusioni rassegnate dal CTU che non avrebbe correttamente espletato l’incarico conferitogli.
Il Tribunale, in qualità di Giudice d’appello, ritiene il gravame infondato.
Le erroneità di valutazione denunciate dall’appellante delle risultanze istruttorie, non sono sussistenti.
Invero, il Tribunale evidenzia la correttezza giuridica e la coerenza logico – formale delle argomentazioni svolte dal Giudice di prime cure, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.
La doglianza dell’appellante, inerente l’affermazione di genericità della descrizione della dinamica del sinistro svolta dal primo Giudice, non è condivisibile.
Il Giudice di primo grado, ha correttamente rilevato la genericità della descrizione della dinamica del sinistro stradale da parte dell’attore, che non ha fornito alcuna indicazione né sulla intersezione in cui si sarebbe verificato il sinistro, sul nome della strada secondaria intersecante la strada principale, sulla circostanza per cui la stessa fosse posta sulla destra ovvero sulla sinistra della strada principale rispetto alla direzione di marcia del conducente l’autovettura di parte attrice.
Inoltre, nessuna specifica indicazione è stata fornita riguardo la dinamica del sinistro e i danni materiali riportati dal veicolo Alfa Romeo di proprietà dell’attrice.
Ed ancora, le prove testimoniali svolte, non hanno colmato tali lacune e, dunque, non è possibile ritenere attendibili dette prove.
Difatti, i testi hanno individuato in maniera differente il luogo del sinistro; nessuno di loro è stato in grado di fornire indicazioni sulla provenienza della vettura Peugeot; nessuno di loro è stato in grado di fornire indicazioni in merito al punto di collisione tra le due vetture e la collocazione dei danni all’autovettura Alfa Romeo; nessuno è stato in grado di ricordare le condizioni atmosferiche di quella giornata, pur ricordandone esattamente la data.
Essendo, dunque, inattendibili le dichiarazioni testimoniali, non risulta raggiunta la prova della responsabilità del sinistro.
Il mancato raggiungimento dell’an assorbe le doglianze inerenti il corretto espletamento dell’incarico conferito al CTU nominato.
Ad ogni modo, il Tribunale sottolinea che il CTU, il giorno 15.7.2015, alle ore 17,00, dava inizio presso il suo studio alle operazioni peritali, alla presenza del CTP della società convenuta, del difensore di parte attrice e del convenuto.
In quella sede informava le parti della necessità di effettuare un sopralluogo in data successiva presso i luoghi del sinistro. La data del sopralluogo suddetto era comunicata a mezzo pec ad entrambe le parti, ed infatti il CTP della società convenuta si presentava all’appuntamento indicato.
Nessuno, però, si presentava per l’appellante, ergo non vi è violazione del contraddittorio per non avere partecipato alle operazioni peritali.
Le conclusioni rassegnate dal Giudice di Pace, nella parte in cui ha affermato che non è stata fornita prova da parte del danneggiato della esclusiva responsabilità del conducente della Peugeot 106 nella causazione del sinistro, sono pienamente condivisibili.
Il danneggiato deve provare il danno subito, l’effettivo accadimento del sinistro e il nesso di causa tra l’evento e i danni.
Oltretutto, in caso di scontro tra veicoli, l’onere probatorio è ancor più significativo in considerazione della necessità di fornire la prova liberatoria della esclusiva responsabilità del veicolo antagonista.
“In tema di responsabilità da sinistro stradale con scontro di veicoli, l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l’altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all’art. 2054, secondo comma, c.c., nonché dall’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Le doglianze di parte appellante sono prive di fondamento e la decisione del primo Giudice è congrua, logica e corretta in punto di diritto.
L’appello viene rigettato con integrale conferma della sentenza di prime cure.
In conclusione, il Tribunale di Vibo Valentia, in qualità di giudice d’appello, rigetta l’appello perché infondato, con conseguente integrale conferma della sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia; condanna l’appellante, al pagamento in favore della Compagnia assicuratrice delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.430,00.
Avv. Emanuela Foligno
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