Diritto alla rivalutazione contributiva del lavoratore esposto all’amianto

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diritto alla rivalutazione contributiva

L’uomo si era visto riconoscere il diritto alla rivalutazione contributiva a fini pensionistici per l’esposizione professionale all’amianto ma contestava la quantificazione del coefficiente di rivalutazione

Aveva conseguito, su decisione dei Giudici del merito, il diritto alla rivalutazione contributiva ai fini pensionistici dell’art. 13 comma 8 l.n.257/1992 , come modificato dal DL n. 269/2003 convertito in legge n. 326/2003 (coefficiente 1,25%), in quanto esposto professionalmente all’amianto per il periodo 1 ottobre 1987- 31 dicembre 2002.

Avverso tale decisione, tuttavia, l’uomo proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di legge per la mancata applicazione, da parte del Collegio territoriale, del coefficiente dell’1,50% ai fini dell’accesso anticipato alla pensione. Deduceva, in particolare, che il Giudice di secondo grado si era soffermato solo sul periodo ultradecennale della esposizione all’amianto, omettendo di occuparsi della disciplina applicabile quanto al coefficiente di rivalutazione. In proposito rilevava che l’art. 1 comma 20 della legge n. 247/2007 recita: “Ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono valide le certificazioni rilasciate dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all’amianto fino all’avvio dell’azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 21. Il diritto ai benefici previdenziali previsti dall’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per i periodi di esposizione riconosciuti per effetto della disposizione di cui al comma 20, spetta ai lavoratori non titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge. 22. Le modalità di attuazione dei commi 20 e 21 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

Il ricorrente richiamava poi la Circolare Inps n. 49/3.4.2009 secondo la quale per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 sono stati esposti all’amianto per oltre 10 anni e sono in possesso della certificazione Inail rilasciate secondo il predetto art. 1 comma 20 l.n. 247/2007. Sulla base di tali presupposti rilevava la erronea decisione della Corte territoriale quanto al coefficiente di rivalutazione applicato.

Gli Ermellini, con l’ordinanza n. 8106/2021 hanno però ritenuto infondate le doglianze proposte.

La Corte territoriale, infatti, nell’esporre la decisione del tribunale chiariva che quel giudice aveva ritenuto in ipotesi applicabile la disciplina dell’art. 13 comma 8 l.n.257/1992 (come modificata e convertita da ultimo in legge n. 326/2003) e quindi il coefficiente 1,25% attesa la domanda amministrativa presentata all’Inali nel giugno 2005. Esponeva ancora che il lavoratore aveva impugnato la decisione del tribunale censurandola con un unico motivo relativo alla limitazione del periodo della esposizione all’amianto in virtù della quale il tribunale aveva rigettato la domanda. Sulla base del motivo di censura così articolato, la Corte di appello aveva accertato l’esposizione ultradecennale all’amianto e riformato la decisione del tribunale con applicazione del coefficiente di rivalutazione 1,25%.

La decisione risultava quindi coerente con il dato normativo anche richiamato dal ricorrente. A tal riguardo infatti la giurisprudenza di legittimità dispone che “In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto, l’art. 3, comma 132, della I. n. 350 del 2003, che, in riferimento alla disciplina introdotta dall’art. 47, comma 1, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. nella I. n. 326 del 2003, ha fatto salva l’applicabilità della precedente normativa di cui all’art. 13 della I. n. 257 del 1992, va interpretato nel senso che per maturazione, alla data del 2 ottobre 2003, del diritto al conseguimento dei benefici previdenziali ivi previsto, si intende il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico anche sulla base del beneficio di cui al suindicato art. 13, con la conseguenza che la clausola di salvezza concerne tutti gli assicurati che a quella data abbiano maturato il diritto a pensione, seppure per effetto della rivalutazione contributiva prevista dall’articolo da ultimo citato”.

Il principio chiarisce che il mantenimento del precedente regime più favorevole quanto a coefficiente applicato, è consentito solo per gli assicurati che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano già maturato il diritto a pensione, se pur per effetto della rivalutazione contributiva prevista dallo stesso articolo richiamato, cosa da escludersi nel caso di specie.

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