Un’ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti sul caso in cui il dipendente che soffre di ansia richieda un trasferimento
È legittimo per un dipendente che soffre di ansia chiedere il trasferimento per tale motivo? Sul punto si espressa la Suprema Corte con l’ordinanza n. 29954/2017. In essa ha fornito importanti precisazioni sull’argomento.
Secondo la Corte, il datore di lavoro, deve operare un bilanciamento degli interessi in gioco e assicurare la compatibilità dello stato di salute del dipendente che soffre di ansia con le mansioni e la sede di lavoro.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha respinto il ricorso avanzato dalla datrice di lavoro nei confronti della dipendente.
In prime cure, il Tribunale aveva accolto la domanda della lavoratrice. Era infatti stato dichiarato illegittimo il suo trasferimento presso un altro Comune. Il giudice aveva inoltre accertato che la donna era affetta da un “disturbo d’ansia generalizzato”.
Dello stesso avviso era stato anche il Collegio medico della locale USL, che aveva ritenuto la lavoratrice non più idonea in maniera permanente a svolgere l’attività di portalettere.
Stessa conclusione anche in appello: l’espletata CTU medico legale aveva confermato il disturbo d’ansia di cui soffriva la donna, che la rendeva inidonea all’uso del mezzo privato.
Per tali ragioni, la dipendente avrebbe potuto raggiungere il posto di lavoro solo con mezzo pubblico e le sarebbe dovuta essere assegnata una sede raggiungibile dalla propria residenza con corse dirette, come indicato dal perito d’ufficio.
Non solo. Per i giudici, la società non poteva addurre le esigenze della sede di destinazione, posto che la dipendente aveva già contattato un collega disponibile a trasferirsi al suo posto presso quella sede, lasciandole la sua posizione lavorativa nel Comune a lei congeniale. Tuttavia, tale scambio non si era potuto effettuare per il rifiuto della datrice di lavoro.
Anche in Cassazione, le doglianze della società non sono state accolte. La ragione? Le relazioni peritali avevano illustrato compiutamente la condizione psichica della dipendente.
La infermità della lavoratrice – dipendente che soffre di ansia – non era compatibile con tragitti di mezzi pubblici non diretti, ma soggetti a coincidenze, che influivano sullo stato di ansia dovuto al disturbo di cui la stessa era affetta.
Quando il giudice aderisce alle conclusioni del CTU, replicandovi, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento. Dunque, non era necessario che si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia.
Deduzioni che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte.
Infine, sul datore di lavoro grava l’obbligo di osservare l’art. 2087 c.c. in termini di tutela delle condizioni di salute della dipendente. Questo dovendo assicurarsi la compatibilità dello stato di salute con le mansioni e con la sede di lavoro, nonché l’onere ex art. 2103 c.c. di provare le ragioni obiettive del trasferimento.
Alla luce di quanto enunciato, va censurata la scelta della società che non ha autorizzato, nonostante la disponibilità del collega della lavoratrice, lo scambio tra le sedi di lavoro.
La decisione aziendale avrebbe dovuto operare bilanciando equamente i contrapposti interessi in gioco.
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