Non risponde del delitto di omicidio colposo il direttore dei lavori se l’incidente mortale si è verificato in un’area pubblica estranea al cantiere e costituita da componenti della viabilità quali marciapiedi e carreggiate, non rientranti nella sua disponibilità
Non basta asserire l’esistenza di una posizione di garanzia in capo ai ricorrenti e della violazione di talune norme prevenzionistiche per condannare il direttore dei lavori di un cantiere. Occorre piuttosto verificare se in presenza di specifica cartellonistica, l’investimento del pedone si sarebbe comunque, verificato o meno.
La vicenda
In primo grado il Tribunale di Vasto aveva giudicato responsabili per il delitto di omicidio colposo, commesso in violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il direttore dei lavori di un cantiere e il legale rappresentante dell’impresa esecutrice delle opere, per la morte di un passante.
I fatti risalivano al 2007. La vittima stava transitando a piedi sul marciapiede attiguo al cancello dell’entrata secondaria di una scuola superiore della città di Vasto, quando veniva improvvisamente colpita da un mezzo pesante che ivi stava eseguendo dei lavori di edilizia.
A causa dell’investimento la donna riportava trami gravissimi che la conducevano alla morte.
Il conducente del mezzo fu subito tratto a giudizio per rispondere del delitto di omicidio colposo, commesso con violazione delle norme in materia di circolazione stradale. Questi definiva la sua posizione con sentenza di patteggiamento.
Nello stesso giudizio furono processati anche il legale rappresentate dell’impresa appaltatrice dei lavori di costruzione dell’edificio, nonché il direttore tecnico e responsabile della sicurezza del cantiere.
Entrambi, furono condannati per lo stesso reato di omicidio colposo.
Sul caso si sono pronunciati anche in giudici della Suprema Corte di Cassazione, con ricorso presentato da questi ultimi due imputati.
Ripercorrendo le fasi processuali della vicenda era emerso che la corte d’appello aveva condannato i due ricorrenti sul presupposto che gli stessi, per le qualità da loro assunte, avrebbero dovuto interdire il passaggio pedonale nella zona dove transitavano i mezzi pesanti diretti al cantiere; ovvero dare una adeguata informazione ai pedoni dal transito di veicoli in arrivo e in uscita dal cantiere.
Tali obblighi sono espressamente previsti dall’art. 96 del D.lgs. n. 81/2008 che impone al datore di lavoro di predisporre l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili.
Ma i giudici della Cassazione, chiamati a pronunciarsi sulla vicenda, hanno deciso di sgomberare il campo da equivoci e porre alcuni punti fermi.
Primo tra tutti: delimitare le aree di accesso ai cantieri.
«La zona di accesso al cantiere – affermano gli Ermellini – è da un verso facilmente individuabile, almeno nei cantieri che risultano recintati, come quello del caso in esame, ove l’accesso coincide con il varco che permette il transito verso e dal cantiere; mentre meno agevole è delimitare lo spazio fisico che pertiene all’accesso; operazione, tuttavia, necessaria per non giungere al paradosso di considerare tale zona anche la via pubblica che deve essere percorsa per giungere in prossimità di quel varco».
«E allora il criterio che deve guidare la ricerca della soluzione interpretativa della vicenda in esame, va ricercato – continuano i giudici della Suprema Corte – nel principio che sottostà all’attribuzione di compiti doverosi, ovvero quello della titolarità di poteri che consentono l’assolvimenti dei correlati doveri».
Detto in altri termini, non possono rientrare nell’area di accesso al cantiere zone sulle quali il soggetto gravato di obblighi che pertengono alla stessa non abbia poteri dispositivi; ma allo stesso tempo non si possono riferire al titolare del potere dispositivo obblighi comportamentali che eccedono quel potere.
Il marciapiede rientra nell’area di accesso al cantiere?
Ciò vuol dire che non può rientrare nella zona di accesso al cantiere, secondo l’accezione che rileva ai fini dell’applicazione delle norme in materia di sicurezza del lavoro, il marciapiede esterno al varco se di proprietà pubblica o comunque, non nella disponibilità del datore di lavoro, chiamato a gestore i rischi derivanti dal transito dei mezzi d’opera.
Sul punto allora, la corte di merito aveva errato nell’aver posto a carico dei due imputati il fatto di non aver limitato il transito dei pedoni su un’area che era certamente estranea al cantiere e costituita da componenti della viabilità pubblica (marciapiedi e carreggiate) e che non erano nella loro “disponibilità” (giuridica).
È vero anche che tale affermazione non esclude che sul datore di lavoro gravi, pur sempre, l’obbligo di predisporre l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili, come prescritto dall’art. 96 citato.
Era necessario, in altre parole, rendere percepibile la via di circolazione ai passanti per l’accesso al cantiere. E secondo quanto emerso in giudizio, tale specifica cartellonistica era assente.
Ma in ogni caso, tale giudizio da solo non è sufficiente.
La corte di merito avrebbe dovuto accertare anche la cd. causalità della colpa, ossia verificare che la condotta doverosa, qualora posta in essere, avrebbe evitato l’evento illecito, piuttosto che limitarsi ad affermare lapidariamente che l’infortunio era dipeso “proprio dalla mancata predisposizione di limitazioni all’accesso al cantiere”.
La corte, in altre parole, si sarebbe dovuta chiedere e, quindi verificare, se in presenza di detta cartellonistica l’investimento del pedone si sarebbe comunque verificato o meno.
Non basta dunque, concludono i giudici della Suprema Corte addurre come motivo principale della decisione l’esistenza di una posizione di garanzia in capo ai ricorrenti e della violazione di talune norme prevenzionistiche. Per tali ragioni, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per un nuovo esame di merito.
La redazione giuridica
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