Il diritto al consenso informato non è un mero corollario del diritto alla salute, ma un’autonoma posizione soggettiva fondata sul principio di autodeterminazione. Con l’ordinanza interlocutoria, depositata il 6 marzo 2026, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione affronta un caso emblematico di “mutamento del programma operatorio” in corso d’opera, riaccendendo il dibattito sulla risarcibilità del danno anche in assenza di un peggioramento delle condizioni fisiche del paziente (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 6 marzo 2026, n. 5153)
Il caso: dalla safenectomia alla crossectomia “non concordata”
La vicenda trae origine da un intervento chirurgico agli arti inferiori. La paziente si era sottoposta a una programmata safenectomia ma, a causa dell’impossibilità tecnica di incannulare la vena, il chirurgo aveva proceduto a una diversa tecnica (crossectomia), senza tuttavia informare preventivamente la donna né acquisire un consenso specifico per la nuova strategia operatoria…





