La seconda CTU svolta nel giudizio di opposizione ha accertato il diritto all’indennità di accompagnamento dell’invalido civile per necessità di assistenza continua (Tribunale di Roma, Sez. II lavoro, Sentenza n. 3009/2021 del 29/03/2021-RG n. 10141/2020)
Il beneficiario della previdenza di invalidità civile cita a giudizio l’Inps onde vedersi riconosciuta l’indennità di accompagnamento ex art. 1 Legge n. 18/1980 e impugna la CTU resa nel procedimento per ATP che non gli riconosceva il diritto all’indennità di accompagnamento.
Il ricorrente deduce di essere affetto dalle patologie specificamente indicate in ricorso che determinano, oltre ad una totale invalidità, anche il bisogno di assistenza continua per compiere gli atti ordinari della vita quotidiana, nonché l’impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore.
Si costituisce in giudizio l’Inps contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa viene istruita con l’acquisizione del fascicolo dell’accertamento tecnico preventivo, e dei documenti prodotti e con il rinnovo della C.T.U. Medico-Legale.
All’esito dell’istruttoria il ricorso viene ritenuto parzialmente fondato.
La norma governante la materia stabilisce: “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell’articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l’attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell’articolo 696 – bis c.p.c., in quanto compatibile, nonché secondo le previsioni inerenti all’accertamento peritale di cui all’articolo 10, comma 6 -bis, del decreto -legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all’articolo 195”.
Ciò posto, il giudizio di impugnazione è ammissibile se ha ad oggetto la contestazione della C.T.U..
In altri termini, oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme, totalmente o anche solo parzialmente, da quello contenuto nella C.T.U..
Ricorda il Tribunale che la Suprema Corte ha di recente ribadito che ” Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cu i all’art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un’efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio -economici ” (cfr. Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 27010 del 24/10/2018).
Il ricorrente ha censurato in modo specifico la CTU e ha introdotto il giudizio di impugnazione entro il termine perentorio dal deposito del dissenso all’elaborato, di talchè il procedimento instaurato è pacificamente ammissibile.
Il secondo CTU nominato nella fase processuale di impugnazione, sulla base degli esami clinici e complementari effettuati e dell’esame della documentazione sanitaria allegata a corredo dell’istanza, tenendo in considerazione sia la perizia già resa nel corso dall’ATP, sia le diverse conclusioni diagnostiche del CTP, ha concluso affermando che “il ricorrente , in ragione delle patologie da cui è affetto, è persona totalmente disautonoma e, pertanto, si trova nelle condizioni di cui all’art. 1 della Legge 18/1980, con diritto all’indennità di accompagnamento, a decorrere dall’ottobre 2020.”
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vengono condivise dal Tribunale anche in considerazione della assenza di contestazioni della parte convenuta.
Alla luce di ciò viene affermato il diritto di parte ricorrente alla prestazione assistenziale richiesta, a decorrere dall’ottobre 2020.
La decorrenza indicata dal CTU (ottobre 2020), è successiva alla domanda amministrativa e al procedimento di ATP, ergo il Giudice ritiene che sussistano gravi motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di opposizione.
Invece, vengono poste a carico dell’I.N.P.S. le spese della CTU svolta nella fase di ATP e della CTU svolta nella fase di opposizione.
In conclusione, il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara che il ricorrente è in possesso del requisito sanitario per beneficiare della indennità di accompagnamento ex art. 1 Legge n. 18/1980 dall’ottobre 2020; dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di opposizione; pone definitivamente a carico dell’Istituto le spese delle Consulenze Tecniche d’Ufficio.
Avv. Emanuela Foligno
Hai vissuto una situazione simile e vuoi ottenere, in breve tempo, il riconoscimento dei tuoi diritti? Scrivici per una consulenza gratuita di procedibilità a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623
Leggi anche:
Ernie e protrusioni discali lombo sacrali da malattia professionale





