Il nesso tra l’esposizione ad asbesto e l’insorgenza di microcitoma polmonare è meramente possibile, ma non probabile, né certo (Tribunale di Venezia, Sez. Lavoro, Sentenza n. 267/2021 del 19/04/2021- RG n. 953/2019)
La vedova e la figlia del lavoratore deceduto espongono che il loro congiunto ha prestato la propria attività lavorativa per oltre 30 anni per la Compagnia portuale di Venezia svolgendo mansioni di addetto al carico e scarico delle merci e che a causa dell’esposizione alle fibre di amianto era risultato affetto da carcinoma polmonare, che ne aveva cagionato il decesso.
Il Tribunale ritiene infondata la domanda azionata.
Dalla CTU medico legale è emerso che il lavoratore deceduto era affetto da microcitoma polmonare, che ne ha determinato in breve tempo il decesso.
Il CTU ha rilevato che “gli elementi disponibili (accertamento autoptico e valutazione del contenuto dei corpuscoli dell’asbesto) escludono l’esistenza di un’esposizione tale da poter essere definita, incontrovertibilmente, di natura professionale ma, soprattutto, escludono livelli espositivi tali da poter affermare che gli stessi debbano essere correlati con criterio probabilistico, o di certezza, all’insorgenza della patologia stessa. Già gli accertamenti autoptici condotti in ambito penale hanno evidenziato una esposizione (determinata attraverso la valutazione dei corpuscoli dell’asbesto per grammo di tessuto secco) pari a circa la metà del livello minimo considerato significativo per ritenere l’esposizione causa della patologia e per ritenere la patologia correlata eziologicamente all’attività professionale.”
Rileva il Giudice, che l’iniziativa assunta dal CTU di procedere ad una rivalutazione dell’istologia alla ricerca di un eventuale quadro di asbestosi polmonare (lesione precancerosa che avrebbe risolto – a favore o a sfavore – la valutazione del nesso di causalità materiale), ha consentito di escluderne la sussistenza.
Il CTU conclude “sulla base degli elementi esposti, è quindi possibile affermare che il nesso di causalità materiale tra esposizione professionale ad asbesto ed insorgenza di microcitoma polmonare è nella fattispecie meramente possibile, ma non probabile, né certa”.
In materia di malattia professionale, per l’accertamento dell’eziologia professionale della patologia contratta, se non è necessaria l’assoluta certezza, trova però applicazione “il criterio secondo il quale deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussista un’adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva”.
La mancanza di un’adeguata probabilità e, dunque, l’assenza di prova in merito al nesso causale tra l’attività lavorativa e la patologia che ha condotto al decesso il congiunto dei ricorrenti, impone, a prescindere da ogni altra valutazione, il rigetto della domanda.
La difficolta della controversia induce il Tribunale a compensare le spese di lite e a porre, invece, le spese di CTU in capo ai ricorrenti soccombenti.
Avv. Emanuela Foligno
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