Diritto e obbligo: con ordinanza del 7.12.2021 nel giudizio RG 11384-2020 il Tribunale civile di Bologna ha riconosciuto il carattere discriminatorio del comportamento tenuto da RFI nei confronti del ricorrente, cittadino con disabilità cui era negato il libero accesso alla stazione ferroviaria limitrofa alla propria abitazione con conseguente lesione del diritto di libertà di movimento sul territorio nazionale.

A mente dell’ordinanza in commento la lesione del diritto si concreta nella inaccessibilità delle banchine ferroviarie nella stazione di riferimento, per essere queste ultime troppo basse rispetto al materiale rotabile in transito. Il dislivello era tale da risultare insuperabile anche con l’ausilio di specifica rampa, di cui pure la stazione in discorso risulta dotata. Nel corso del giudizio è emerso – con connotazione fortemente negativa – il comportamento processuale tenuto da RFI che – nel costituirsi ha affermato di non dover rimuovere le barriere architettoniche esistenti e che oltre tutto la permanenza degli impedimenti fosse frutto di una scelta consapevole, assunta sulla base di un preciso piano di impresa.

E’ quindi lo stesso gestore che qualifica come volontario il comportamento tenuto, considerazione che induce a ritenere esistente e provata la discriminazione denunciata, la cui portata non è in alcun modo diminuita dalla parziale accessibilità delle strutture, confermata in giudizio laddove il gestore afferma che l’impianto è parzialmente accessibile con un percorso in piano privo di barriere fisiche.

Neppure sminuisce la rilevanza del comportamento tenuto la presenza di un carrello elevatore la cui utilità notoriamente dipende dal tipo di treno in cui ci si trova a salire e che in ogni caso non consente la fruizione libera e autonoma del servizio ferroviario, qualificato in termini di servizio pubblico.

Le riportate qualificazioni hanno indotto il Tribunale a qualificare la discriminazione come diretta, senza necessità di approfondimento istruttorio, discriminazione che può e deve essere rimossa, secondo il portato della legge 67/2006.

Sul piano generale la motivazione adottata induce alcune riflessioni sulla differenza esistente – ben chiara al giudice felsineo, molto meno ad RFI ed ai suoi progettisti – tra fruibilità ed accessibilità.

Partendo dalla considerazione che vuole l’accessibilità come prerequisito al godimento di tutti gli altri diritti, in base alle principali normative nazionali ed internazionali, emerge con chiarezza come il solo fatto di non garantirla costituisce di per se solo discriminazione soprattutto quando si parla di servizi essenziali a carattere pubblicistico.

Ricordiamo a noi stessi che l’accessibilità è qualificata in termini di diritti umani come una pratica tendente alla rimozione delle barriere per garantire parità di accesso alle persone con disabilità fra le altre cose a beni e servizi e, più rilevante per la specifica fattispecie che ci interessa, a infrastrutture ed ambiente costruito.

La Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità, infatti formula l’accessibilità come principio generale, qualificandola come obbligazione primaria piuttosto che come un diritto umano di per sè.

L’articolo 9 della Convenzione impone agli stati membri obblighi molto specifici, collegati in primo luogo alla rimozione degli impedimenti all’accesso all’ambiente fisico, ai trasporti, all’informazione ed alla comunicazione con specifico riferimento alle tecnologie nonché a tutti i servizi ed alle strutture aperte o fornite al pubblico generale.

Considerando che il catalogo degli obblighi previsti dal citato articolo impone di verificare che i privati esercenti attività di rilevanza pubblica, valutino tutti gli aspetti dell’accessibilità alle persone con disabilità, si individua chiaramente la base giuridica della pronuncia in commento che si fonda proprio sulla natura di fattuale dell’accessibilità come premessa e precondizione al resto dei diritti garantiti dalla Convenzione.

In una diversa angolazione, si evidenzia come il problema dell’accesso alle banchine sia fra i più rilevanti, come da una recentissima indagine, pur in un quadro di soddisfazione complessiva rispetto ai servizi forniti anche se si riscontra ancora arretratezza rispetto alle previsioni normative esistenti, ma troppo spesso disapplicate.

E’ possibile dunque confermare a conclusione di queste note, l’estrema rilevanza della legge che garantisce tutela contro le discriminazioni per disabilità perché come nella presente fattispecie concreta, è la legge che consente al singolo utente del servizio di rivendicare ed imporre direttamente gli obblighi relativi alla accessibilità, il che consente – per certa dottrina1 -di qualificarla come diritto umano autonomamente tutelabile (diritto e obbligo).

Ciò che sembra tuttora mancante, parlando di una legge che ancora non ha espresso a pieno tutto il proprio potenziale, è un valido sistema di monitoraggio che consenta di evidenziare e verificare la compliance dei soggetti coinvolti rispetto alle previsioni della decisione in commento, ovvero in altre parole: che succede se RFI non ottempera all’ordine ricevuto o se ottempera con ritardo? E’ necessario infatti porsi il problema della coercibilità delle pronunce di questo genere e sugli effetti della loro inosservanza.

In conclusione, al di la della soluzione adottata nella specifica fattispecie, se da un lato è necessario rilanciare i programmi di investimento e riqualificazione per rimodernare e rendere più accessibile l’intera rete delle stazioni ferroviarie mediante il rafforzamento della resilienza attiva e passiva delle infrastrutture e garantendo l’ accessibilità fisica e sensoriale alle stazioni, è anche necessario un piano di formazione che renda gli operatori della mobilità, globalmente considerati, più consapevoli del fatto che determinati comportamenti – spesso naturali e scontati – costituiscono discriminazione come anche è importante che – nell’ambito dei diritti del viaggiatore siano inserite le tematiche della discriminazione, per far emergere diritti di cui molto spesso neppure si è pienamente consapevoli.

In quest’ottica la previsione di un servizio forte, anche attraverso professionalità dedicate, riveste un’importanza capitale, considerando anche la necessaria personalizzazione della tutela che va di pari passo con le esperienze che ciascuno di noi può trovarsi a vivere quando viaggia.

1 Andrea Broderick (2020) Of rights and obligations: the birth of accessibility, The International Journal of Human Rights, 24:4, 393-413

Avv. Silvia Assennato

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