L’assegno ordinario di invalidità si otterrà quando le capacità di lavoro dell’assicurato sono ridotte a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle proprie attitudini. Cosa significa?
Utilizziamo una precisa definizione della corte di Cassazione civile sez. VI, 25/02/2019, n.5477:
“… Ai fini del riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dalla Legge 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell’assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata operando la valutazione complessiva del quadro morboso dell’assicurato con specifico riferimento alla sua incidenza sull’attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente, ossia che possa essere svolta dall’assicurato, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute; sicché, pur essendo la invalidità ancorata non più alla capacità di guadagno, ma a quella di lavoro, il riferimento alla capacità attitudinale comporta una valutazione di qualità e condizioni personali e soggettive dell’assicurato, cui rimane conferita una tutela rispettosa del precetti costituzionali di cui agli artt. 38, 32, 2, 3 e 10.”.
Prendiamo ad esempio un bracciante agricolo, come va fatta la valutazione?
1 – formulazione della diagnosi medico legale del quadro biopatologico;
2 – descrizione precisa dell’attività lavorativa specifica e da quanto tempo venga svolta;
3 – descrizione di eventuali altre attività lavorative svolte in gioventù;
4 – Incidenza delle menomazioni riscontrate su specifiche mansioni svolte all’attualità e su quelle potenzialmente svolgibili in attività similare
5 – Descrizione della eventuale possibilità di ricollocamento del lavoratore in base all’età, capacità ed esperienza acquisita negli anni.
6 – Incidenza del quadro biopatologico accertato sulla nuova potenziale attività lavorativa in termini di eventuale maggiore usura.
Si ritiene che una tale disamina possa permettere a qualsiasi consulente tecnico di giungere a delle qualificate conclusioni medico legali.
Dr. Carmelo Galipò
(Pres. Accademia della Medicina Legale)
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