Adeguamento e ricalcolo della pensione: la Suprema Corte di Cassazione interviene sul tema della decadenza. (Cass. Civ., Sez. lav., sent. N. 123/2022 del 4 gennaio 2022)

Adeguamento e ricalcolo della pensione: In riferimento alla richiesta di adeguamento e ricalcolo della pensione Inps parzialmente già riconosciute, la decadenza riguarda solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio.

La Corte d’Appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado che dichiarava un pensionato decaduto dall’azione giudiziaria per il periodo precedente il 7 settembre 2008 ed aveva dichiarato il diritto del medesimo ad ottenere il ricalcolo della pensione diretta, con gli incrementi di cui agli artt. 4 l. n. 140/1985 e art. 1 l. n. 59/1991.

L’Inps impugnava la decisione lamentando la mancata applicazione della decadenza disposta dall’art. 47 D.P.R. n. 639/1970 anche per il periodo successivo a quello indicato in sentenza e sul presupposto che il primo Giudice avesse male interpretato l’art. 38 l. n. 111/2011.

La Corte d’Appello condivideva l’interpretazione del primo Giudice relativa all’art. 38 D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011, già in vigore al momento di presentazione della domanda giudiziaria, ed ha fatto applicazione del meccanismo di decadenza ivi previsto, trattandosi di domanda di ricalcolo di prestazione pensionistica già riconosciuta, nei limiti del triennio anteriore alla data di deposito dell’atto introduttivo del giudizio.

Gli eredi del pensionato ricorrono in Cassazione, lamentando l’errata interpretazione ed applicazione dell’art. 47 D.P.R. n. 639/1970 e l’omessa applicazione dell’art. 436 c.p.c..

Secondo i ricorrenti, a fronte dell’introduzione di due distinte forme di decadenza processuale, una triennale, relativa ai trattamenti pensionistici, ed una annuale, relativa alle prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti, già soggette a decadenza annuale, l’art. 38 D.L. n. 98/2011 riguarderebbe le ipotesi di adempimento parziale delle prestazioni temporanee, in quanto le prestazioni pensionistiche godrebbero di una garanzia costituzionale, come esplicitato dalla giurisprudenza di legittimità formatasi prima dell’entrata in vigore del citato art. 38 D.L. n. 98/2011.

Il ricorso è infondato.

La Corte di Cassazione afferma che “ in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”.

In tema di adeguamento e ricalcolo della pensione, l’intento del legislatore è quello di incidere unicamente sui ratei pregressi, e tale interpretazione trova conferma anche dalla relazione che accompagna l’art. 38, dove si afferma che, a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli ratei è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile; tale interpretazione, inoltre, è in linea con i principi affermati dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza (Corte  Cost., n. 71/2010).

L’applicazione della decadenza della domanda di adeguamento e ricalcolo della pensione e riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all’intera pretesa del privato, pertanto, attua un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l’obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell’integrazione dei ratei ultra-triennali rispetto alla domanda giudiziale.

Il ricorso viene integralmente rigettato.

La redazione giuridica

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