La sentenza che accerta il diritto assume efficacia vincolante, anche di fronte a revoca disposta da INPS, in assenza di raffronto tra la situazione esistente all’epoca del riconoscimento della disabilità e quella in atto al momento della revoca.
E’ noto come nell’accertare il grado di disabilità le commissioni mediche dispongano talvolta – più spesso di quanto si creda in realtà – la revisione del complesso invalidante dopo un determinato periodo di tempo.
Su tale argomento interviene la ordinanza della Cassazione in commento (OL 28.10.2020 n. 23752) confermando che la revoca dei benefici riconosciuti può conseguire non solo ad un effettivo miglioramento delle condizioni cliniche e fisiche dell’originario titolare, ma anche ad un recupero della capacità di lavoro derivante dal proficuo e non usurante adattamento che consenta all’assicurato un’attività remunerativa, ai sensi dell’art. 36 Cost, proficua e tale da essere conforme alle proprie attitudini residue, acquisite o riacquisite, a norma del dettato di legge.
Se questi sono – in base all’argomentato dei giudici di Piazza Cavour i principi base in tema di rivedibilità e conseguente revoca dei benefici eventualmente in godimento, è palese come sia necessario ed imprescindibile un confronto tra la situazione, anche clinica, in cui si trovi a vivere l’assicurato e quella che aveva determinato l’originario accoglimento della domanda di disabilità, al fine di determinare la legittimità del provvedimento di revoca, tanto più in presenza di un accertamento giudiziale stabile, perché coperto da giudicato.
Su tale piano alcuni ritengono che la revisione a termine, ovvero la concessione del beneficio solo per un periodo di tempo limitato, possa costituire una forma di controllo sui sistemi attivati in favore dell’assicurato, occorre però per onestà intellettuale dire che ciò quasi mai si verifica, forse anche per una forma di miopia del sistema nel suo complesso.
Infatti le commissioni sanitarie incaricate delle revisioni, raramente si occupano della verifica della presa in carico globale della persona sottoposta a visita pur quando la commissione conta fra i suoi effettivi professionalità che sarebbero – o dovrebbero essere – perfettamente in grado di avere una visione complessiva della situazione che si trovano a valutare.
In termini generali la revisione si giustifica:
- In caso di possibile evolutività migliorativa del quadro di riferimento;
- Patologie non stabilizzate, tali da non consentire una definizione in termini di permanenza, anche ai sensi del DM 2007 e successive integrazioni e modificazioni.
Ora le norme oggetto della presente nota, per come interpretate dalla sentenza in commento e dai precedenti su cui la stessa Cassazione si appoggia, escludono il potere unilaterale di INPS di sopprimere un beneficio già in godimento qualora le condizioni di disabilità che ne avevano consentito il riconoscimento, vengano confermate, condizioni non più diversamente valutabili.
Infatti in mancanza di confronto sulle condizioni dell’assicurato, ci dice il collegio, deve necessariamente prevalere anche di fronte alle commissioni sanitarie l’eventuale giudicato già formatosi fra le parti, tuttavia considerata la rilevanza del tema del recupero – sia sul piano clinico che funzionale – sembra utile a chi scrive affrontare brevemente il tema degli adattamenti ragionevoli, come anche quello del miglioramento da ottenersi attraverso interventi più o meno invasivi sulla fisicità dell’assicurato.
Fra gli elementi che necessariamente dovranno valutarsi, sempre in capo alla commissione e prima di porre nel nulla una sentenza ferma, vi è certamente l’esistenza dei c,d, adattamenti ragionevoli ovvero tutti quegli accorgimenti – spesso di mero buon senso – che consentano un recupero della integrazione e della capacità di lavoro e di guadagno.
A mente della normativa internazionale si intende per accomodamento ragionevole le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati – che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo – per assicurare il godimento e l’esercizio su base di uguaglianza di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali e – ça va sans dire – anche dei diritti connessi al lavoro.
L’eventuale assenza – o il rifiuto da parte del datore di lavoro – degli adattamenti necessari, si ritiene debba far continuare a prevalere il giudicato esistente.
Considerata anche la natura, a norma di legge, non coercibile degli interventi chirurgici quantomeno per i soggetti adulti e capaci si ritiene che non si possa, come pare invece normale nella prassi, fare uso della mera previsione di miglioramento quale strumento per aprire ad una rivedibilità senza limiti, ovvero a mancati riconoscimenti.
A contrario è la stessa pronuncia in commento a dirci che il confronto -necessario ed ineludibile – deve farsi in concreto e quindi non sulla base di ipotesi, per quanto fondate.
Ciò in base al carattere espansivo del giudicato, che si estende alla valutazione del carattere invalidante delle patologie accertate in corso di causa e ritenute rilevanti, patologie che ove risultino invariate le condizioni di fatto, non possono valutarsi diversamente.
L’effetto di un eventuale intervento contra voluntatem, sia sul piano penale sia sul versante – più interessante per i casi come quello di cui alla presente fattispecie – civilistico non sono ancora ben delineati in dottrina ed in giurisprudenza, ma si ribadisce come non possano certamente influire sulla valutazione della disabilità, almeno non fino al punto di sovvertire un giudicato.
In ogni caso, considerata l’estrema evolutività dell’argomento, non ci resta che attendere.
Avv. Silvia Assennato
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