Accolto il ricorso dell’Inps contro la decisione di merito di ritenere ammissibile un’azione di mero accertamento di un più elevato grado di invalidità civile per fruire di una prestazione pensionistica

Con l’ordinanza n. 24203/2020 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato dall’Inps nell’ambito di un contenzioso in materia di accertamento di invalidità civile.

Nello specifico, i Giudici del merito avevano accertato la totale inabilità di una donna condannando l’Istituto alla rifusione delle spese.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, l’Ente  denuncia violazione degli artt. 80, comma 3, I. n. 388/2000, 8, I. n. 533/1973, e 100 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto l’ammissibilità di un’azione di mero accertamento di un più elevato grado di invalidità civile al fine di fruire di una prestazione pensionistica per la quale non era ancora maturato il requisito anagrafico.

I Giudici Ermellini, hanno effettivamente ritenuto di aderire alla doglianza proposta accogliendo il ricorso in quanto fondato.

Il Supremo Collegio ha infatti richiamato il consolidato il principio di diritto secondo cui “è inammissibile la domanda di mero accertamento dell’esistenza di un grado di invalidità che sia finalizzata a fruire di future prestazioni previdenziali o assistenziali, non essendo proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può formare oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua funzione genetica del diritto azionato, dunque nella sua interezza”.

Nel caso in esame il Giudice di secondo grado non si era attenuto a tale orientamento. Da li la decisione di cassare la sentenza impugnata con rinvio  al Collegio distrettuale competente, in diversa composizione, per un nuovo esame del caso.

La redazione giuridica

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Riposi per allattamento, chiarimenti sul diritto alla pausa pranzo

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui