Invalidità civile e contribuzione figurativa ai fini del diritto alla pensione (Tribunale Civitavecchia, sez. lav., dep. 30/05/2022, n.184).

Invalidità civile per il beneficio di 2 mesi di contribuzione figurativa  L.388/2000.

Con ricorso la beneficiaria dell’invalidità civile, premesso di aver presentato domanda all’Inps affinché le fosse riconosciuta una invalidità civile nella misura almeno pari al 75% per potere beneficiare di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro effettivamente prestato, ai sensi della legge 388/2000, art. 80, otteneva il riconoscimento di una percentuale di invalidità del 67%, chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare una invalidità civile con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 75%.

Il Giudice del lavoro, dà atto che nell’atto introduttivo emerge il rapporto di strumentalità tra l’accertamento dello status di invalidità civile e la prestazione che si intende ottenere, ossia il riconoscimento di due mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva, come disciplinato dall’art. 80 Legge finanziaria per il 2001 (L. 23 dicembre 2000, n. 388).

L’oggetto della domanda riguarda un beneficio rilevante al fine della quantificazione dell’anzianità contributiva utile per la determinazione dell’an e del quantum del trattamento pensionistico pubblico.

Su tale domanda sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti (R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, ex artt. 13 e 62); in particolare Cass. S.U. 6/3/2009, n. 5467 ha affermato che è devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio, proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell’ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia.

Più nello specifico, sempre le Sezioni Unite, 11/9/2009, n. 19614, hanno ribadito che l’accertamento dell’invalidità civile ai fini della L. n. 388 del 2000 concerne una controversia sulla misura della pensione erogata ad un pubblico dipendente, perché ove la invalidità venisse riconosciuta, il relativo ammontare sarebbe superiore rispetto a quello spettante per gli anni di servizio effettivamente prestato.

Tale principio è stato a più riprese ribadito dalle Sezioni Unite ( Sez. Un. 20/9/2010, n. 21490, Sez. Un. 7/9/2015, n. 17689; Sez.Un. 22/9/2016, n. 18573).

Per tali ragioni il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, dichiara la la giurisdizione della Corte di Conti.

Infatti, la ricorrente è pubblico dipendente, ed essendo stato espressamente indicato nel ricorso che l’interesse all’accertamento della status di invalidità civile è finalizzato ad ottenere la contribuzione figurativa utile alla riduzione dell’età pensionabile, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, in favore della Corte dei Conti territorialmente competente, dinanzi alla quale la causa deve essere riassunta nel termine indicato dall’art. 59 della Legge n. 69/2009.

Spese compensate.

Avv. Emanuela Foligno

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