Pedone investito da una moto che si dilegua (Corte Appello Napoli, sez. IV, dep. 16/06/2022, n.2743).
Pedone investito da un motociclo che si dilegua senza prestare soccorso e generalità.
Il danneggiato cita a giudizio dinanzi il tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Castellammare di Stabia, l’Assicurazione designata per il FGVS e deduceva che mentre si apprestava a salire sul marciapiede, veniva investito da un motociclo di colore chiaro, il cui conducente effettuava una manovra di sorpasso a destra dell’auto che si era fermata per consentire l’attraversamento dell’attore.
Condotto al Pronto soccorso veniva diagnosticato “trauma cranico con f.l.c. regione occipitale e fratture in sede temporo-parietale sx. trauma escoriato regione dorsale con frattura composta lamina dx di D8. Contusione toraco addominale”;
A seguito del decesso dell’attore, si costituivano in giudizio gli eredi legittimi. Il Tribunale di Torre Annunziata rigettava la domanda, compensava le spese e poneva le spese di CTU a carico degli attori.
Nello specifico, il Giudice deduceva che la mancata identificazione del motociclo era da imputare all’attore, il quale aveva sporto denuncia solo 80 giorni dopo il sinistro, impedendo alle autorità inquirenti di svolgere efficaci indagini.
La decisione viene appellata e gli eredi della vittima deducono che la dimostrazione dell’esito negativo delle indagini compiute dall’autorità giudiziaria a seguito di denuncia è sufficiente a dimostrare l’incolpevole impossibilità di identificare il veicolo; che non è indispensabile presentare una denuncia; che il giudice di primo grado ha errato nel rigettare la domanda sulla base della presunta tardività della denuncia; che la querela era stata invece proposta entro tre mesi dai fatti.
Preliminarmente la Corte dà atto che il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti per i quali vi è obbligo di assicurazione nel caso – tra le altre ipotesi – in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato e, nel caso di specie, risulta il pedone investito da motociclo che si dileguava.
“la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell’impresa designata per conto del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio, da valutare insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti, per stabilire se sussista il diritto al risarcimento” (v. Cass. sent. 9939/2012).
La dinamica del sinistro risulta provata dalle emergenze istruttorie. Uno dei testi ascoltato in primo grado ha riferito che “ mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali veniva attinto dalla destra da uno scooter che sopravveniva superando da destra la fila di autoveicoli fermi per consentire l’attraversamento dei pedoni”.
Tale dinamica, peraltro, emerge anche dalle sommarie informazioni raccolte dai Carabinieri.
Quanto alla identificazione, o identificabilità del motociclo responsabile per il pedone investito, tutti i testi hanno affermato che lo scooter, di colore chiaro, dopo avere investito l’uomo, non arrestava la sua corsa: pertanto, non fu possibile acquisire i dati né del mezzo, né del conducente.
Ebbene, pacifico che la presentazione della querela non è necessaria al fine di dimostrare la non identificabilità del veicolo, potendo tale prova essere fornita altrimenti, viene osservato che la vittima ha proposto la querela e che le indagini scaturite non hanno prodotto alcun esito in merito alla identificazione del responsabile.
Per tali ragioni, sulla vittima non incombeva l’onere di ulteriori indagini e l’assunto del Giudice di prime cure, secondo cui la tardività della presentazione della querela sia stato un dato decisivo per la non identificabilità del veicolo, è errato.
Conclusivamente, viene ritenuto provato il sinistro che ha visto il pedone investito e la addebitabilità dello stesso alla responsabilità del motociclo rimasto non identificato, con condanna dell’Assicurazione designata per il FGVS al ristoro dei danni.
La redazione giuridica
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