Lesioni stradali: quando si configura il reato di omissione di referto?

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lacerazione parenchimale

Il Giudice di prime cure aveva ritenuto che si potesse escludere che “con riguardo a lesioni stradali il sanitario abbia l’obbligo di referto quanto alla prognosi secondaria”

Il delitto di omissione di referto, che ha natura di reato di pericolo, in quanto volto ad assicurare il corretto andamento dell’amministrazione della giustizia attraverso l’invio alla A.G. competente della notizia qualificata di un reato, includente elementi tecnici essenziali ai fini dello svolgimento delle indagini e dell’esercizio dell’azione penale è ravvisabile con riguardo ad una condotta omissiva, che risulta apprezzabile nel momento in cui il sanitario viene a trovarsi di fronte ad un caso che può presentare i connotati di un reato perseguibile d’ufficio, dovendosi inoltre valutare se il sanitario abbia avuto conoscenza di elementi di fatto dai quali desumere in termini di astratta possibilità la configurabilità di un simile delitto e abbia avuto la coscienza e volontà di omettere o ritardare il referto.

Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza n. 30456/2020 pronunciandosi sul ricorso presentato dal P.M. presso il Tribunale di Grosseto contro la decisione del Tribunale stesso di assolvere “perché il fatto non costituisce reato” un medico accusato di omissione di referto ai sensi dell’art. 365 del codice penale.

Il Giudice di prime cure aveva ritenuto che si potesse escludere che “con riguardo a lesioni stradali il sanitario abbia l’obbligo di referto quanto alla prognosi secondaria, attestata in certificati stilati a prolungamento dei giorni di malattia, rispetto ad una prima prognosi da altri espressa, seppur per sommatoria si addivenga ad un periodo di malattia superiore a 40 giorni”.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, la parte ricorrente evidenziava, invece, come fosse da ritenere erroneo l’assunto in base al quale l’obbligo di referto sia riferibile alla notizia di reato, perseguibile d’ufficio, appresa originariamente, e non al sopravvenuto regime di procedibilità.

Ciò in quanto rispetto al delitto di lesioni stradali l’obbligo, a detta del P.M, sorgerebbe in capo al medico che ha rilasciato il certificato con cui si supera la prognosi di giorni di giorni quaranta, venendo in rilievo un reato diverso perseguibile d’ufficio e un adempimento funzionale al rispetto dell’obbligo di esercizio dell’azione penale.

Gli Ermellini hanno ritenuto il ricorso fondato.

Nel caso in esame, infatti, non era contestato che l’imputato, a fronte di un sinistro stradale, dopo una prima diagnosi stilata al Pronto Soccorso da altro sanitario, avesse redatto nei confronti del paziente certificati di prolungamento della prognosi. A ben guardare dunque non era dubbio che l’imputato avesse avuto contezza di un periodo di guarigione superiore a quaranta giorni, tale da rendere configurabile il delitto di lesioni stradali gravi, di cui all’art. 590-bis, cod. pen., che deve considerarsi reato autonomo, procedibile d’ufficio.

Dunque, dal Palazzaccio hanno sottolineato come “non abbia valore assorbente, tale da esonerare dall’obbligo sopravvenuto di referto, il primo approccio con una notizia di reato non qualificata, ma rilevi il fatto che la prestazione sanitaria, non implicante l’assunzione della veste di pubblico ufficiale, abbia posto l’esercente la relativa professione in grado di avvedersi di un reato procedibile d’ufficio, tale a quel punto da imporre la redazione del referto”

Considerando quanto osservato in ordine alla natura del reato e alla finalità dell’incriminazione, va infatti rimarcato come in quel momento sorga l’obbligo di porre l’Autorità Giudiziaria in condizione di svolgere indagini in vista dell’eventuale esercizio dell’azione penale, essendo inconferente che la persona offesa possa denunciare il fatto o che eventuali verifiche possano essere effettuate dalla Polizia Giudiziaria ed essendo altresì inconferenti ulteriori accertamenti riguardanti l’effettiva consistenza delle lesioni. Del resto, nel caso di specie, non si trattava di mero mutamento del regime di procedibilità bensì di cognizione di un reato diverso, cioè l’autonomo reato di lesioni stradali gravi, in relazione al quale l’obbligo di referto era specificamente insorto al manifestarsi di un diverso periodo di guarigione.

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