L’accordo concluso tra le parti preclude la possibilità di richiedere ulteriore risarcimento per l’aggravamento delle lesioni? (Cassazione civile, Sez. VI, 07/01/2021, sentenza n. 53 del 7 gennaio 2021)

La vittima di un sinistro stradale avvenuto in data 26/5/2010  riportava  lesioni personali con esiti invalidanti e, successivamente, in data 28/1/2011 accettava a titolo di risarcimento l’importo di euro 31.000,00 offerto dall’Assicurazione del veicolo responsabile. Tempo dopo si manifestava un aggravamento delle lesioni al ginocchio, e la vittima adiva il Tribunale di Palermo onde vedere condannata l’Assicurazione al risarcimento del maggior danno.

Il Tribunale rigettava la domanda e tale decisione veniva confermata anche dalla Corte d’Appello di Palermo.

La Corte territoriale evidenziava che tra il danneggiato e l’Assicurazione interveniva un accordo transattivo con il quale la vittima accettava la proposta risarcitoria.

L’accordo concluso tra le parti, quindi, preclude la possibilità di richiedere ulteriore risarcimento per l’aggravamento del danno, essendo questo, sulla base delle indicazioni del CTU, già ipotizzabile e prevedibile al momento della transazione.

La vicenda approda in Cassazione.

Il ricorrente lamenta  che erroneamente la Corte d’Appello riteneva che la nota trasmessa dal proprio legale costituisse accettazione di proposta transattiva.

Sostiene, inoltre, che la giurisprudenza richiamata dai Giudici d’Appello non risulta pertinente in quanto l’Assicurazione non aveva dato inizio al procedimento regolato dall’art. 148 cod. ass., che prevede la formulazione di un’offerta risarcitoria motivata.

Gli Ermellini, senza esaminare i motivi del ricorso, rilevano preliminarmente la nullità della sentenza di primo grado e di secondo grado per difetto di contraddittorio.

Difatti, non è stato convenuto in giudizio il proprietario del veicolo responsabile del sinistro che è litisconsorte necessario.

Il rilievo di difetto di contraddittorio, specifica la Suprema Corte, sussiste d’Ufficio anche nel giudizio di legittimità  alla duplice condizione  che gli elementi che rivelano la necessità del contraddittorio emergano, con ogni evidenza, dagli atti già ritualmente acquisiti nel giudizio di merito e che sulla questione non si sia formato il giudicato.

Ciò evidenziato, viene ribadito che il proprietario del veicolo assicurato deve essere chiamato in causa nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore con azione diretta.

Conseguentemente, quando l’azione giudiziaria viene proposta solo nei confronti di alcuni dei legittimati passivi, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti degli altri, affinchè la sentenza possa essere utiliter data.

La Corte d’Appello  ha disatteso tali principi poiché, in presenza di violazione delle norme di litisconsorzio necessario, violazione non rilevata né dal primo Giudice, né appunto dal Giudice d’Appello, è viziato l’intero processo.

Per tali ragioni  si impone l’annullamento d’Ufficio delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al Giudice di prime cure che dovrà procedere ad un nuovo giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile.

In conclusione, la Suprema Corte, cassa l’impugnata sentenza, dichiara la nullità delle sentenze di primo e di secondo grado e rinvia al Tribunale di Palermo in diversa composizione.

Avv. Emanuela Foligno

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2 Commenti

  1. Ciao,ho 26 anni,2 anni fa febbraio 2020 ho avuto un frontale in macchina un ragazzo ubriaco ha invaso la mia corsia mi ero rotto entrambe le gambe ( ginocchio destro e piede sinistro ) mentre ero in ospedale si è presentato un avvocato ad è riuscito a convincermi per assumerlo a febbraio 2021 mi ha fatto chiudere il sinistro io non volevo chiuderlo ma lui continuava a dire se non lo chiudo più avanti prederò meno soldi etc, e alla fine ho firmato la quietanza mi avevano dato 15 punti, ma dopo un paio di mesi ho subito un altro intervento in qui mi hanno bloccato l’articolazione del piede sx perché mi si è fatta l’artrosi e non ho caricato sul piede per 3 mesi, poi ho avuto un altro intervento al ginocchio( rimozione del menisco) e tra qualche mese devo fare il trapianto del menisco, voglio sapere se posso riaprire il sinistro?? E come funziona ??

    • Purtroppo non può, in quanto le nuove sopravvenienze non rappresentano fatto imprevedibile al momento della transazione

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