Il Giudice di Pace di Capri ha condannato la compagnia aerea a risarcire il viaggiatore, disabile al 100%, per i danni riportati alla carrozzina, impropriamente smontata e rimontata dal personale del vettore aereo

Con atto di citazione l’attore, disabile al 100%, conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Capri la compagnia aerea al fine di sentirla condannare al pagamento della somma complessiva di 4.800,00 euro a titolo di risarcimento danni, patrimoniali e non, compreso quello biologico e da vacanza rovinata, derivanti: 1) dal danneggiamento procurato alla carrozzina, cui era costretto ad utilizzare per i suoi spostamenti, in occasione del viaggio di andata ed il costo di riparazione della stessa; 2) dal mancato utilizzo della carrozzina per il periodo di soggiorno nel luogo della vacanza e nella fase di ritorno, in esso compreso il costo della locazione della carrozzina in sostituzione di quella danneggiata; 3) dal disagio procurato in occasione del volo di ritorno per mancata riparazione della carrozzina, impropriamente smontata dal personale del vettore aereo; 4) ed infine dalla mancata assistenza all’aeroporto per la forzata e lunga attesa di una sedia a rotelle provvisoria.

Da quanto dedotto, era pacifico che l’attore avesse subito un danno.

Al riguardo il Giudice di Pace di Capri (sentenza n. 131/2019) ha ritenuto incontestato, l’inadempimento della società aerea all’obbligo di custodia e di riconsegna della sedia a rotelle, nonché quello costituito dallo smantellamento della carrozzina (nell’aeroporto di partenza e poi in quello di ritorno), poi, ancora quello derivante dalla ritardata consegna di una carrozzina non consona all’uso personale.

Al fine di determinare il quantum risarcitorio, il giudice campano ha richiamato, in via analogia, l’art. 22 della Convenzione di Montreal, il quale al secondo comma, stabilisce che “Nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un’eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione”.

Tale norma prevede un limite alla responsabilità del vettore in termini di massimo valore indennizzabile, limite confermato dalla Corte di Giustizia Europa con la sentenza n. 421243/2010.

La stessa Corte ha inoltre chiarito che il termine “danno” derivante dalla perdita di bagagli o deterioramento contenuto nell’art. 22 n. 2, della predetta Convenzione, include tanto il danno materiale quanto il danno morale.

Ebbene, nel caso in esame il giudice di pace ha individuato il danno risarcibile all’attore, per tutta la vicenda riguardante la carrozzina – dallo smontaggio al rimontaggio non eseguito a regola d’arte e non pronto all’uso specifico, alla riconsegna con materiale deteriorato -, nella somma complessiva di 2.500,00 euro. Tra l’altro l’attore aveva dovuto sostenere spese specifiche per una carrozzina di riserva, a causa dell’inutilizzo del suo mezzo meccanico malridotto nei viaggi aerei e indipendentemente dalla sua volontà.

Quanto ai danni subiti per il ritardo nella consegna del mezzo, il giudice li ha liquidati nella misura di 1.300,00 euro.

È stata, invece, rigettata la richiesta di risarcimento del “danno da vacanza rovinata”, atteso che il danno specifico subito dall’attore non poteva ritenersi tra quelli astrattamente prevedibili, ai sensi dell’art. 1225 c.c., dalla società convenuta come conseguenza probabile dell’inadempimento dell’obbligazione di consegna tempestiva della carrozzina, avuto riguardo al contratto concluso tra le parti.

In definitiva, la società è stata condanna a risarcire all’attore la somma complessiva di 3.800,00 con rivalutazione fino al soddisfo.

Avv. Sabrina Caporale

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