La relazione intrattenuta dalla ricorrente con un giovane tunisino conosciuto su Facebook, mai incontrato di persona, non è circostanza idonea ad integrare la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio
La corte d’appello di Palermo ha escluso l’addebito della separazione a carico della donna dal momento che il legame intercorso con il giovane si era mantenuto nei limiti di una relazione meramente platonica, data anche la notevole distanza fra i luoghi di rispettiva residenza
Il Tribunale di Palermo, esprimendosi sul ricorso avanzato dalla ricorrente, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi con addebito a carico della donna; aveva, inoltre, disposto l’affidamento della figlia maggiorenne a entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e rigettato la domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore di quest’ultima, alla quale era stata però riconosciuta l’assegnazione della casa familiare; il giudice di primo grado aveva anche, posto a carico del convenuto l’obbligo di corrispondere un assegno mensile di 200,00 euro a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne e uno, di pari importo, per il mantenimento dell’altro figlio anch’esso maggiorenne, oltre all’obbligo di contribuire, nella misura dei due terzi, alle spese di istruzione e a quelle di natura straordinaria nell’interesse della prole.
Il ricorso alla Corte d’appello
La donna ha proposto ricorso ai giudici della Corte d’appello di Palermo al fine di ottenere la riforma del provvedimento impugnato nella parte in cui aveva ritenuto sussistenti i presupposti per l’addebito della separazione a suo carico.
Dall’istruttoria svolta in primo grado ed in particolar modo, dalle deposizioni dei testimoni, era emersa la prova che, a partire dalla metà del 2011, la donna avesse intrapreso e coltivato mediante il social network Facebook una relazione a distanza con un uomo più giovane, conosciuto via internet tramite la nipote. Il Tribunale aveva, perciò, ritenuto che tale relazione fosse stata la causa scatenante dalla disgregazione del rapporto coniugale.
Al contrario, la ricorrente lamentava la mancanza di prova della sussistenza di un nesso causale tra la relazione da lei ipoteticamente intrapresa e la crisi del rapporto familiare, attesa la natura platonica e le concrete modalità con le quali il rapporto in questione si sarebbe svolto.
Ebbene, la Corte d’Appello di Palermo (Prima Sezione, sentenza n. 1700/2019) dopo aver dichiarato di condividere l’orientamento della Cassazione, secondo il quale “la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione, ai sensi dell’art. 151 c.c., non solo quando si sostanzi in un adulterio, ma anche quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge (Cass. n. 8929/2013)”, ha ritenuto di escludere che lo scambio interpersonale, extraconiugale, intrattenuto dalla ricorrente con il giovane ragazzo tunisino, avesse potuto assumere in qualche modo, i concreti connotati di una relazione sentimentale adulterina, e comunque di una relazione atta a suscitare plausibili sospetti di infedeltà coniugale traducibili o tradottisi in contegni offensivi per la dignità e l’onore della controparte.
Dalle deposizioni testimoniali era emerso che il legame intercorso tra l’appellante e il giovane, si era mantenuto nei limiti di un rapporto di tipo esclusivamente platonico giacché costituito unicamente in contatti via internet, data anche la notevole distanza fra i luoghi di rispettiva residenza.
In particolare, la cugina dell’appellante aveva riferito di aver ricevuto confidenze da parte di quest’ultima circa il fatto di essersi invaghita del giovane conosciuto tramite Facebook, perché quest’ultimo le manifestava espressioni di tenerezza che il marito non le rivolgeva più, e che aveva maturato il desiderio di incontrarlo, per comprendere se, di persona, avesse provato le medesime sensazioni provate a distanza.
L’altro teste, cognato dell’appellato, aveva invece, riferito di aver ricevuto anch’egli confidenze da parte della donna, la quale le aveva chiesto di accompagnarla per un breve viaggio in Tunisia, al solo scopo di conoscere di persona il ragazzo, ma che egli aveva respinto tale richiesta, cercando di convincere la cognata a desistere. Questi inoltre, aveva confermato che i due erano in contatto tramite il social network, ma non vi era mai stato alcun comportamento manifestato pubblicamente e atto a rivelare l’esistenza di una relazione tra i due.
L’altra testimone, nipote della donna, aveva infine dichiarato che il giovane non era mai venuto in Italia e che i loro contatti erano avvenuti unicamente tramite social.
La decisione
Per la corte d’appello, tale materiale probatorio non consentiva di ritener che il rapporto tra l’appellante e il giovane tunisino, sebbene sentimentalmente coinvolgente, avrebbe potuto suscitare plausibili sospetti di infedeltà, essendosi mantenuto nei confini di una relazione meramente platonica.
Del resto, il convenuto non aveva provato alcuna manifestazione pubblica da parte della sua ex compagna dei sentimenti maturati nei confronti del giovane o che ella avesse diffuso, tramite i social network, la notizia dell’esistenza di un legame sentimentale con il medesimo, così recando offesa al suo onere e alla sua dignità.
In definitiva i giudici dell’appello hanno escluso che la condotta contestata fosse idonea ad integrare la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, o che fosse di gravità tale da determinare la irreversibile compromissione del rapporto coniugale; perciò, sulla base di tali considerazioni hanno disposto la riforma della sentenza impugnata in ordine all’addebito della separazione a carico della moglie, confermandola nel resto.
La redazione giuridica
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