Manca la norma attuativa dei requisiti funzionali minimi necessari per il riconoscimento del valore di prova legale alle risultanze del dispositivo satellitare (Tribunale di Chieti, Sentenza n. 312/2021 pubbl. il 04/05/2021- RG n. 2154/2019)

Il sinistro stradale vede coinvolta una Mercedes GLA e una Mazda. Il proprietario della Mercedes chiama a giudizio il veicolo antagonista onde vederne accertata la esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro. La Compagnia assicuratrice antagonista contesta la domanda e deduce un concorso di colpa della Mercedes nella misura almeno del 30% in quanto viaggiava ad una velocità di 60 km/h – come rilevato dal dispositivo satellitare dell’auto -, superiore a quello esistente dei 50 km/h.

Il Giudice di Pace riconosceva la esclusiva responsabilità del sinistro al veicolo Mazda per avere violato il segnale di Stop.

L’Assicurazione della Mazda propone appello deducendo che il Giudice di Pace avrebbe dovuto attribuire valore di prova legale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 145 bis C.d.A., al dispositivo elettronico satellitare montato sulla vettura Mercedes e – di conseguenza – al fatto, rilevato dal predetto dispositivo, per cui la vettura al momento dell’impatto, viaggiava a 58 km/h e, dunque, oltre il limite di velocità (50 km/h) ivi consentito.

Il Tribunale ritiene l’appello infondato.

Non è accoglibile la doglianza secondo cui il Giudice di Pace avrebbe dovuto attribuire efficacia di prova legale alle risultanze del dispositivo satellitare della Mercedes, relative alla velocità di guida.

L’art. 145 -bis (“Valore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e di altri dispositivi elettronici” ) del Codice delle Assicurazioni Private stabiliva , nella versione vigente al momento del sinistro: ” Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell’articolo 13 2-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici gia’ in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova , nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti ” (I comma).

A sua volta, l’ art. 132 ter (articolo introdotto dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124, in G.U. 14/08/2017, n.189), stabilisce, per quanto d’interesse: ” In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato dall’impresa nei limiti stabiliti dal comma 2: a) […]; b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell’impresa di assicurazione, o sono gia’ presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l’attivita’ del veicolo, denominati “scatola nera” o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi , individuati , per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l’utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilita’ in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; c) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell’impresa di assicurazione, o sono gia’ presenti, meccanismi elettronici che impediscono l’avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore […]”.

Ciò posto, non sono mai stati emanati i Decreti attuativi dell’art. 132 ter summenzionato e conseguentemente, manca qualsivoglia indicazione normativa dei ” requisiti funzionali minimi necessari ” per il riconoscimento (ex artt. 132 ter/145 bis summenzionati) del valore di prova legale alle risultanze dei dispositivi satellitari tanto preesistenti (come nella specie), quanto successivi alla entrata in vigore della disciplina normativa in esame.

E’ legittima e corretta, dunque, la decisione del Giudice di Pace di non attribuire valore di prova legale alle risultanze del dispositivo GPS della Mercedes, sia quella di procedere all’espletamento di una CTU cinematica.

Il Tribunale, poi, condivide quanto rilevato dal Giudice di Pace, nella sentenza impugnata, in ordine al fatto che la inattendibilità della rilevazione della velocità di guida dei dispositivi satellitari in esame, per un verso, è stata confermata dal parere AICIS (Associazione Italiana Consulenti Infortunistica Stradale) del 18.11.15 (per la approssimazione del rilievo della velocità , derivante dalla elevata velocità orbitale di 4 km al secondo del satellite), per altro verso, trova ulteriore conferma nel fatto che il Codice della Strada non contempla tali dispositivi tra gli strumenti per la rilevazione delle infrazioni dei limiti di velocità, bensì prevede altri dispositivi, sottoposti a complesse procedure di omologa e di manutenzione, e riconosce un margine di tolleranza del 5% sulle relative rilevazioni di velocità.

Anche il CTU ha rilevato “come la reale posizione di quiete post urto dei due veicoli differisse di ben 15,7 metri rispetto alla posizione di quiete registrata dal sistema GPS”. Ed anche tale aspetto comprova ulteriormente la impossibilità di conferire ai dati del GPS la efficacia probatoria invocata dall’appellante.

E’ corretta, dunque, la responsabilità esclusiva del sinistro come accertata dal Giudice di Pace in capo al veicolo Mazda.

Dalla documentazione di primo grado è emerso che:

  • il sinistro si è verificato all’incrocio tra la Contrada San Leonardo (percorsa dalla Mercedes) e la Contrada Cetti Castagno (percorsa dalla Mazda);
  • la Contrada Cetti Castagno (percorsa dalla Mazda) aveva, alla citata intersezione apposita, segnaletica orizzontale e verticale di stop;
  • la vettura MAZDA non ha rispettato tale segnale di stop (circostanza non contestata e confermata dal CTU);
  • l’impatto tra i due veicoli si è consumato all’interno della corsia di marcia percorsa dalla vettura Mercedes ed ha interessato la parte anteriore frontale di quest’ultima e la parte laterale sinistra anteriore della Mazda;

La presunzione di colpa posta, ex art. 2054 co. 2 c.c., a carico dei conducenti di veicoli per l’ipotesi di scontro tra i medesimi ha funzione meramente sussidiaria ed opera solo se non sia possibile accertare, in concreto, le rispettive responsabilità.

Ebbene, l’addebito di colpa mosso dalla Assicurazione al conducente della Mercedes (l’avere percorso la strada a circa 60 km/h) è sprovvisto di qualsivoglia prova attendibile.

Inoltre, il CTU ha spiegato “la presunta velocità di impatto di quella vettura a 58 km/h è da ritenersi oltremodo eccessiva […], in quanto effettuando le simulazioni di tale velocità, il predetto veicolo avrebbe dovuto scarrocciare a seguito dell’impatto almeno 8 metri e l’altro veicolo per almeno 14 metri, incompatibile con le intersezioni delle traiettorie pregresse dei due veicoli; in aggiunta, la velocità di 58 km/h avrebbe prodotto delle introflessioni e delle lesioni ai conducenti ed occupanti, incompatibili con quanto riportato “…(..)..” la velocità della Mercedes al momento dell’impatto con la MAZDA fosse non già di 58 km/h, bensì di 40 km/h. Inoltre, la repentinità della invasione, da parte della vettura Mazda, della intersezione stradale (ad una velocità di 25 km/h), con conseguente improvvisa frapposizione di essa lungo la traiettoria di marcia della Mercedes e quando quest’ultima si trovava a soli due secondi di distanza da quel sopravvenuto ostacolo, esclude – anche in ragione della oscurità coeva dei luoghi- qualsivoglia rimprovero al conducente della Mercedes per non avere evitato l’impatto, ovvero per avere concorso nel darvi causa.”

Sulla scorta di tali ragioni l’appello viene rigettato e confermata la decisione del Giudice di Pace.

Le spese di lite, liquidate in euro 6.503,50 oltre accessori, seguono la soccombenza e vengono addebitate alla Assicurazione appellante.

Avv. Emanuela Foligno

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