Il peggioramento dell’udito è giustificabile alla luce di quei fenomeni di senescenza parafisiologici, aggravati da problematiche degenerative dell’appellante (Corte d’Appello di Roma, Sez. Lavoro, Sentenza n. 1658/2021 del 03/05/2021 RG n. 532/2018)

Il lavoratore appella la sentenza del Tribunale di Frosinone che non gli riconosceva la derivazione professionale della patologia di ipoacusia neurosensoriale bilaterale.

Deduce l’appellante:

(a) la tesi, accolta dal Tribunale, del peggioramento della capacità uditiva successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro si basa su esami di audiometria tonale liminare, che per loro natura sono influenzati da molteplici variabili, sicché essi avrebbero potuto reputarsi attendibili soltanto se confermati da esami di diagnostica strumentale , i quali, effettivamente eseguiti il 23 aprile 2014, avevano consentito di porre la diagnosi di ipoacusia bilaterale di entità media, più evidente per le frequenze medie e alte (audiogramma in discesa), neurosensoriale da lesione cocleare , con un danno uditivo massimo nelle alte frequenze del campo tonale;

(b) l’affermazione del CTU prima, e del Tribunale, dopo, per cui l’anamnesi evidenziava disturbi uditivi prevalentemente a sinistra era frutto di valutazione opinabile del CTU ed era smentita dai risultati degli esami strumentali del 23 aprile 2014;

(c) la tesi del CTU (e del Tribunale) circa la presenza di un deficit uditivo principalmente all’orecchio sinistro non poteva trovare accoglimento;

(d) al Tribunale era sfuggito che la documentazione sanitaria in atti attestava un peggioramento dell’udito dal 1999 al 2006, ossia alla cessazione dell’attività lavorativa, e successivamente una sostanziale stabilità del danno uditivo, come attestato dagli esami del 2014;

(e) l’ulteriore argomento speso dal primo giudice, ossia che la Commissione per l’ invalidità civile della Asl di Frosinone, nel riconoscere lo status di invalido civile all’attore, aveva escluso che l’accertata ipoacusia fosse dipendente da cause di guerra, lavoro o servizio , era privo di forza dimostrativa, essendo notorio che le Commissioni per l’Accertamento dell’Invalidità Civile escludono dalla valutazione le malattie professionali nel solo caso in cui esse siano già state riconosciute dall’Inail;

(f) il primo giudice non aveva considerato né le note critiche redatte dal CTP, né le richieste di rinnovazione della CTU, così venendo meno al dovere motivazionale, essendosi limitato ad una ricezione acritica della valutazione dell’ausiliare dell’Ufficio.

La causa viene istruita con rinnovo della CTU Medico-Legale, e la Corte ritiene infondate le doglianze dell’appellante in relazione all’origine lavorativa della ipoacusia neurosensoriale bilaterale.

Il CTU nominato dalla Corte ha osservato che “il danno uditivo valutato sulla base degli esami (quelli del 2005) più prossimi alla cessazione dell’attività lavorativa è inferiore all’1% e quindi non attinge la soglia indennizzabile”.

Tale specifica valutazione non appare contestata dal CTP dell’appellante che si è limitato a contestare la valutazione dell’esame audiometrico del 2014 e la scarsa attendibilità degli esami audiometrici eseguiti in fabbrica.

Non appare possibile argomentare, come fatto dal CTP dell’appellante, circa l’assenza, nel periodo compreso fra il 2006 e il 2014, di un qualche evento clinico (trauma cranico, accidente cerebrovascolare acuto, ecc.) che possa giustificare il gap osservato tra gli esami audiometrici condotti in fabbrica fino al 2005 e quello eseguito nel 2014 presso il Policlinico Gemelli.

Al riguardo il CTU ha evidenziato che “il peggioramento dell’udito – evento già in sé incompatibile con l’otopatia di natura professionale – è al contrario pienamente giustificabile alla luce di quei fenomeni di senescenza parafisiologici, aggravati da decadimento extrapresbioacustico, derivanti da problematiche degenerative legate allo stato generale dell’appellante (in primis , diabete ed eccesso ponderale), la cui effettiva esistenza è stata confermata dagli esami audiometrici e impedenziometrici effettuati nel corso delle operazioni peritali”…(..).. “ Il danno uditivo accertato successivamente alla cessazione dell’attività lavorativa è correlabile soltanto con l’evoluzione legata a fattori extralavorativi, non potendosi associare a remota attività lavorativa ..(..).. anche le prove di stimolazione sovralimentare, per quanto soggettive, evidenziano un quadro di ipoacusia non tecnopatica, peraltro confermato anche da esami di natura obiettiva”.

La Corte ritiene congrue e logicamente motivate le conclusioni del Consulente e, condividendole pienamente, le pone a base della decisione.

Ergo, considerato che il danno uditivo prodottosi sino al 2006 non raggiunge la soglia indennizzabile, laddove il peggioramento del danno acustico successivo a tale data non è imputabile alla (né comunque concausato dalla) attività lavorativa espletata, ma dipende da generali fenomeni di senescenza, l’appello viene respinto con conferma integrale della sentenza impugnata.

Le spese di lite vengono compensate tra le parti alla luce della complessità degli accertamenti necessari alla decisione; mentre le spese della CTU Medico-Legale vengono poste in capo all’appellante.

Avv. Emanuela Foligno

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