La condotta molesta assume rilevanza penale solo se presenta un’intensità tale da interessare la pubblica quiete

Assenza di diffusività del rumore cagionato dall’imputato. Con tale motivazione il Tribunale di Firenze ha assolto un soggetto accusato ai sensi dell’articolo 659 del codice penale del reato di ‘disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone’, su lamentela di alcuni vicini di casa.
Il Procuratore della Repubblica si è quindi rivolto direttamente alla Suprema Corte di Cassazione al fine di ottenere l’annullamento della sentenza, osservando che il Giudice di primo grado avrebbe fondato la propria decisione di assoluzione solamente sul rilievo che il numero di lamentele avanzate dai vicini di casa ra stato limitato.
Gli Ermellini, tuttavia, con la sentenza n. 18416/2017 , hanno confermato integralmente la decisione del Tribunale rilevando che il Giudice del precedente grado di giudizio aveva escluso del tutto correttamente la ricorrenza del reato.
Secondo la Cassazione, infatti, per poter parlare di “disturbo al riposo e alle occupazioni della persona”, è necessario che la condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, incida “sulla tranquillità pubblica, in quanto l’interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare”.
La condotta, in altri termini, assume rilevanza penale solo se presenta un’intensità tale da recare disturbo alla pubblica quiete, ovvero quando sia idonea a disturbare, almeno potenzialmente, un numero indeterminato di persone. Nel caso in esame, tali elementi non erano stati dimostrati e pertanto il ricorso andava rigettato.
 

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