Una recente sentenza del CNF ha fornito chiarimenti in merito alle conseguenze della mancata restituzione, da parte del legale, dei documenti al cliente

Il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza 71/2018 ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità da parte del legale di non restituire i documenti al cliente, anche nel caso in cui lo faccia per ottenere il pagamento dei propri compensi.

Secondo il CNF, infatti, incorre in un illecito disciplinare l’avvocato che omette di restituire i documenti al cliente.

Inoltre, nemmeno l’obbligo di consegna può ritenersi assolto con la semplice messa a disposizione della documentazione richiesta se, di fatto, ne è stata impedita la materiale apprensione.

La vicenda

Nel caso di specie, il Consiglio Nazionale Forense si è pronunciato nei confronti di un’avvocatessa. Al legale, il competente COA aveva comminato la sanzione disciplinare della sospensione per un anno dell’esercizio dell’attività.

La professionista era venuta meno ai doveri di correttezza non avendo consegnato tempestivamente a una sua cliente la documentazione relativa a una causa pendente.

E questo nonostante i ripetuti solleciti sia della parte stessa che dei suoi nuovi avvocati.

A riguardo, i giudici hanno confermato in toto la responsabilità dell’avvocatessa, sebbene abbiano deciso di comminarle la sanzione meno afflittiva dell’avvertimento.

Non ci sono dubbi sul fatto che la mancata restituzione dei documenti al clienti costituisca una violazione deontologica.

Infatti, ai sensi degli artt. 2235 c.c., 33 NCDF e 66 del R.d.l. n. 1578/33, l’avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, né può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell’onorario.

Non solo.

In base all’attuale formulazione dell’art. 33 del Codice Deontologico Forense, la sanzione edittale prevista per l’infrazione è quella dell’avvertimento.

Quest’ultimo, secondo il CNF, è adeguato al caso di specie, considerato il relativamente breve lasso di tempo intercorso tra la richiesta della cliente e la restituzione dei documenti.

Infine, non sussistevano motivi per farsi luogo alla applicazione delle ipotesi attenuata o aggravata.

Nel caso di specie era poi emerso che la ricorrente aveva proceduto a restituire i documenti alla cliente a distanza di oltre un mese dalla richiesta rivoltale dalla stessa.

 

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