Dolore toracico e fattori di rischio non debitamente tenuti in considerazione da parte del Pronto intervento ed anche da parte del Pronto soccorso (Tribunale di Crotone, sentenza. del 4 settembre 2021).

Dolore toracico e fattori di rischio per cardiopatia ischemica male interpretati e la paziente lamenta errata attribuzione del codice di emergenza da parte del personale del 118 e omessa tempestiva esecuzione degli accertamenti da parte del Pronto Soccorso.

La paziente cita a giudizio due Medici e l’Azienda ospedaliera onde vederne accertata la responsabilità per omessa tempestiva esecuzione di approfondimenti diagnostici del dolore toracico patito.

In particolare, deduce che:

–           in data 12.02.2013 veniva colta da un improvviso dolore toracico ed al braccio sinistro e sospettando un infarto veniva chiamato il 118.

– dopo alcuni minuti il 118 giungeva sul posto con un Infermiere e un Medico che ravvisava una semplice crisi di panico e inseriva il codice ” G C2 Cardiocircolatorio “, cui seguiva il trasporto presso il Pronto Soccorso in codice giallo alle ore 10.05.

 – solo alle ore 11:05 iniziavano gli accertamenti ed alle ore 11:30 il Cardiologo ne disponeva il ricovero d’urgenza in emodinamica presso l’unità intensiva di cardiologia .

La donna eccepisce che poiché l’errata attribuzione del codice di emergenza da parte del personale del 118 (quello giallo anziché quello rosso, ciò per effetto di un errata valutazione della sintomatologia di dolore toracico lamentata), unitamente all’omessa tempestiva esecuzione dei necessari accertamenti da parte del Pronto Soccorso, hanno determinato un ritardo diagnostico e terapeutico che ha severamente compromesso le valvole cardiache costringendola a sottoporsi ad un intervento di angioplastica con impianto di Stent che ha determinato una riduzione della capacità funzionale del cuore e della capacità lavorativa rendendola invalida nella misura del 50%.

La causa viene istruita attraverso CTU Medico-Legale e, all’esito, il Tribunale ritiene infondate le pretese della paziente.

Dalla fase istruttoria è emerso che il personale del 118 e quello ospedaliero hanno agito in conformità alle leges artis e nessuna negligenza, imprudenza ed imperizia è loro imputabile.

La CTU ha accertato la tempestività e la correttezza dell’operato dei sanitari intervenuti nella vicenda: “L’ equipe del 118 è stata tempestiva nell’intervento e nella valutazione (codice giallo) e nel trasferimento della paziente. Le condizioni cliniche della paziente, infatti ed i parametri emersi dall’anamnesi e dalla documentazione allegata (cartella clinica 118) soddisfano quelli che sono i criteri da codice giallo (dolore toracico in atto, segni di instabilità emodinamica pregressa, dispnea riferita, lieve sudorazione, fattori di rischio per cardiopatia ischemica). Le stesse condizioni cliniche  di dolore toracico persistevano nel corso del trasporto della paziente (saturazione, pressione arteriosa e frequenza cardiaca stabili) fino all’arrivo in pronto soccorso dove veniva confermato correttamente il codice giallo. Si ribadisce, infatti, il concetto che codice giallo identifica una situazione di emergenza, a rischio che richiede un intervento non differibile, con funzioni vitali non direttamente compromesse (vedi parametri vitali registrati nella documentazione in atto), a differenza del codice rosso, laddove l’urgenza massima presuppone la compromissione delle funzioni vitali, la perdita di coscienza ovvero la rilevazione di arresto respiratorio e/o cardiaco, tutte condizioni non descritte perché assenti nella periziata .” …….. “Certamente vi è un gap temporale tra il ricovero e la diagnosi di STEMI sulla base dell’ECG a 12 derivazioni esibito: l’arrivo in ospedale è datato alle ore 10.10, il ricovero in PS alle ore 11.04 e la diagnosi di STEMI alle ore 11.17. In considerazione delle tempistiche di trasbordo dall’ambulanza, iter burocratico -anagrafici e compatibilmente con l’eventuale sovraffolamento delle sale di pronto soccorso, in considerazione che si trattava di un codice giallo e non rosso, sebbene i tempi appaiano relativamente lunghi, non si rilevano evidenti omissioni anche correlate alla tempistica di intervento. In sintesi il tempo di intervento appare ragionevole, alla luce di quelli che sono gli accessi in un normale pronto soccorso, ed in particolare anche alla luce dell’outcome della paziente, quod vitam et quod valitudinem .”

Le risultanze della CTU vengono integralmente condivise dal Tribunale che puntualizza la mancanza di pregio delle critiche mosse dall’attrice ai Consulenti d’Ufficio in quanto non denunciano una palese devianza dalle nozioni della scienza medica, ma si risolvono in una critica degli argomenti e delle conclusioni cui è giunto il CTU.

La domanda della paziente viene rigettata con condanna al pagamento delle spese di lite.

Avv. Emanuela Foligno

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