A fronte di un unitario fatto illecito produttivo di danni a cose e persone, il danneggiato non può frazionare la tutela giudiziaria, agendo separatamente dinanzi a due giudici diversi per il risarcimento dei relativi danni, pena l’improcedibilità della domanda per abuso di processo
Il rigetto della domanda per abuso del processo
Il ricorrente aveva agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali causati dal sinistro stradale che lo aveva coinvolto mentre percorreva una strada provinciale a bordo del suo motoveicolo, allorquando veniva tamponato dal motociclo del convenuto, cadendo rovinosamente al suolo. All’esito del giudizio di primo grado il Tribunale di Napoli dichiarava improcedibile la domanda per abuso del processo, poiché l’attore aveva illegittimamente frazionato la pretesa creditoria, avendo già proposto domanda innanzi al giudice di pace per ottenere il risarcimento dei danni al motociclo derivanti dal medesimo incidente.
La Corte d’appello di Napoli confermava la decisione evidenziando che, nel caso di specie, non sussisteva alcun interesse oggettivamente valutabile che giustificasse la scelta dell’attore di frazionare la sua pretesa risarcitoria, proposta dapprima dinanzi al Giudice di Pace per il danno patrimoniale e poi al Tribunale per il danno alla persona.
Le ragioni dell’azione “frazionata”
Il ricorrente aveva dichiarato di essersi rivolto al giudice di pace perché il relativo procedimento gli avrebbe consentito di ottenere la condanna per i danni a cose in tempi più rapidi di quelli che sarebbero stati necessari al Tribunale; ciò a sua detta non avrebbe costituito un abuso, ma al contrario, un uso del processo che, avuto riguardo all’interesse del creditore, sarebbe stato addirittura migliore.
Per i giudici dell’appello tale ragionamento era errato poiché l’interesse all’immediato ristoro del danno nulla ha a che fare con una necessità derivante dal sistema generale di tutela processuale dei diritti e dunque non è tale da giustificare il frazionamento. Difatti, la tutela assicurata da un Giudice di Pace al danneggiato di un sinistro stradale non può in astratto ritenersi più efficace e più rapida di quella chiesta ad un tribunale, operando in entrambi le medesime regole processuali.
Ebbene, la Corte di Cassazione (Sesta Sezione Civile, ordinanza n. 8058/2020) ha confermato la decisione della corte d’appello partenopea in quanto conforme ai principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 4090/2017.
“In tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, il danneggiato, a fronte di un unitario fatto illecito produttivo di danni a cose e persone, non può frazionare la tutela giudiziaria, agendo separatamente per il risarcimento dei relativi danni, neppure mediante riserva di farne valere ulteriori e diversi in altro procedimento, trattandosi di condotta che aggrava la posizione del danneggiante-debitore, ponendosi in contrasto con il generale dovere di correttezza e buona fede e risolvendosi in un abuso dello strumento processuale, salvo che risulti in capo all’attore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata”.
Ora nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto pienamente condivisibile il ragionamento seguito dai giudici di merito nel non ritenere sussistente “un interesse oggettivamente valutabile”. Infatti, una generica possibilità di ottenere una più rapida remunerazione del danno patrimoniale patito, di per sé sola considerata, non permette di valutare tale interesse come oggettivo, ma piuttosto come una mera aspirazione soggettiva. Andrebbe, invero, in ogni caso, operata anche solo in astratto una considerazione comparativa delle esigenze di tutela di tutte le parti e di non esposizione del debitore ai costi eccessivi e superflui indotti propri dal frazionamento o dalla moltiplicazione delle iniziative giudiziarie. E, nel caso di specie, la memoria prodotta dalla difesa non offriva elementi idonei a superare tali argomenti.
La decisione
In linea con tale conclusione, la Cassazione (n. 21318/2015) ha affermato che “in tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, il danneggiato, a fronte di un unitario fatto illecito, lesivo di cose e persone, non può frazionare la tutela giudiziaria, agendo separatamente innanzi al giudice di pace e al tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore, neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento, trattandosi di condotta che aggrava la posizione del danneggiante-debitore, ponendosi in contrasto al generale di correttezze e buona fede e risolvendosi in un abuso dello strumento processuale”.
Per queste ragioni, il ricorso del danneggiato è stato rigettato con conseguente condanna al pagamento delle spese del giudizio.
Avv. Sabrina Caporale
Leggi anche:
VITTIMA DI UN’AUTO PIRATA: L’ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL DANNEGGIATO