In caso di incidente è la vittima a dover provare che l’evento si è verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente dell’auto pirata e che, al momento del sinistro, gli era stato impossibile o estremamente difficile annotare il numero di targa

La vicenda

Il ricorrente aveva dichiarato di esser rimasto vittima di un sinistro cagionato dalla condotta di un’auto non identificata che lo aveva urtato nella parte posteriore del motociclo, mentre attraversava un incrocio senza che gli fosse stata concessa la precedenza.

Il Tribunale di Catania (Sezione Quinta, sentenza n. 538/2020) ha rigettato la domanda perché infondata. La giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte avuto modo di chiarire che il danneggiato vittima di un’auto pirata non ha l’onere di denunciare il conducente del veicolo non identificato e che “la prova può essere fornita … anche sulla base di mere tracce ambientali o di dichiarazioni orali, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche ed alle circostanze del caso concreto”; né è possibile “pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione eccessivo rispetto alle sue risorse, che finisca con il trasformarlo in un investigatore privato o necessariamente in un querelante” (Cass.. n. 24449/05, n. 18532/07).

La Cassazione però ha aggiunto che il danneggiato “deve provare che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente di un veicolo non identificato” (Cass. n. 12304/05) e che, al momento del sinistro, gli è stato impossibile o estremamente difficile annotare il numero di targa. Per assolvere al proprio onere probatorio egli può decidere di presentare denuncia alle autorità competenti e dimostrare che le indagini hanno avuto esito negativo, oppure può fare ricorso agli ordinari mezzi di prova”.

L’onere della prova a carico del danneggiato

“Il giudizio – hanno aggiunto gli Ermellini – dovrà essere però particolarmente rigoroso, proprio perché il Fondo di garanzia per le vittime della strada, essendo materialmente estraneo ai fatti in contestazione, non è in grado di opporre alcunché a domande generiche e imprecisate e/o fondate su prove generiche, approssimative o intrinsecamente inattendibili”.

Ebbene, nel caso in esame, non vi era traccia di una querela contro ignoti sporta dal danneggiato; inoltre, a giudizio del tribunale siciliano le deposizioni testimoniali non erano convincenti, in quanto vi erano molte contraddizioni e inverosimiglianze sulla dinamica del sinistro; ma soprattutto erano in contrasto con le risultanze del rapporto di incidente stradale.

La domanda attorea è stata pertanto rigettata, con conseguente condanna del danneggiato a rimborsare alla compagnia assicurativa convenuta, le spese di lite.

La redazione giuridica

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