Incidente stradale: il giudice può rilevare d’ufficio la colpa del danneggiato

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veicolo straniero

Il fatto colposo del danneggiato che abbia contribuito, con la sua condotta, al verificarsi dell’evento dannoso, nel caso di specie dell’incidente stradale, è rilevabile d’ufficio dal giudice

La vicenda

Il ricorrente aveva agito in giudizio al fine di ottenere l’integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dell’incidente stradale avvenuto mentre percorreva con la sua auto una strada statale, allorquando, perdeva il controllo del mezzo a causa delle cattive condizioni del manto stradale e finiva la corsa in posizione obliqua sulla corsia di sorpasso con la parte anteriore dell’auto poggiata sul new jersey. L’autovettura veniva violentemente urtata dall’auto assicurata per la R.C.A. dalla compagnia convenuta in giudizio.

All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Brindisi riconosceva la responsabilità dell’ANAS e liquidava a favore del danneggiato la somma di 56.793,95, euro al netto di rivalutazione ed interessi.

Il giudizio d’appello

ANAS impugnava la decisione dinanzi alla Corte d’Appello di Lecce, assumendo che il sinistro fosse avvenuto per responsabilità totale ed esclusiva dell’appellato, distrattosi mentre guidava il mezzo a velocità elevata.

La Corte d’Appello, confermava la responsabilità dell’ANAS viste le condizioni del fondo stradale, ma riconosceva una responsabilità concorrente dell’appellato, risultando dagli atti, in particolare, dalla relazione della polizia stradale e dalla relazione del CTU, che egli, al momento dell’incidente, procedesse alla velocità di 120 km orari in un tratto stradale ove il limite di velocità era di 90, e che la velocità non adeguata alla condizioni stradali e meteorologiche, in violazione dell’art. 141 C.d.S. e dell’art. 142 C.d.S., pur non avendo causato lo sbandamento dell’auto, gli aveva impedito di riacquistare il controllo del mezzo, aggravando le conseguenze del sinistro; di conseguenza, riduceva del 50% la somma liquidata in favore di quest’ultimo a titolo risarcitorio.

Il ricorso per cassazione

Contro tale sentenza il conducente ha proposto ricorso per cassazione lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., nella parte in cui la sentenza aveva pronunciato extra petita partium, andando a valutare, al di là delle conclusioni dell’ANAS, la presenza di un concorso di colpa del danneggiato, non formulata in primo grado e neppure presente tra i motivi di appello.

Per il ricorrente la corresponsabilità nella causazione del sinistro non era mai stata oggetto di richiesta da parte di ANAS, la quale aveva sempre insistito perché fosse riconosciuta la responsabilità esclusiva; e, non avendo costituito domanda in primo grado nè motivo di appello, la Corte territoriale non avrebbe dovuto pronunciarsi su di essa, per non incorrere nella violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Ma il motivo non è stato accolto in quanto infondato (Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile, ordinanza n. 6387/2020).

I giudici della Suprema Corte hanno in primo luogo ribadito la differenza, in materia di concorso di colpa del creditore di cui all’art. 1227, tra i commi 1 e 2.

Il debitore, nell’ipotesi, di cui all’art. 1227 c.c., comma 2, che resta giuridicamente distinta da quella del comma 1 (la quale riguarda proprio il concorso di colpa in senso stretto), fa valere un diritto, contrapposto e antagonista, rispetto a quello della controparte. Il Giudice può procedere al relativo accertamento, solo in presenza di un’istanza del debitore, il quale deve rendersi promotore di un’eccezione in senso sostanziale.

Tale eccezione, qualora non proposta nel giudizio di primo grado, non è proponibile per la prima volta in comparsa conclusionale e neppure in appello.

L’art. 1227 c.c., comma 1, a mente del quale “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate”, si riferisce all’ipotesi, in cui il fatto colposo del danneggiato o del creditore abbia inciso nella determinazione del danno (c.d. concorso colposo del creditore).

La rilevabilità d’ufficio del concorso di colpa del danneggiato nell’incidente stradale

La Cassazione ritiene, dunque, che il fatto colposo del creditore che abbia contribuito al verificarsi dell’evento dannoso sia rilevabile d’ufficio, per cui la sua prospettazione non richiede la proposizione di un’eccezione in senso proprio, costituendo una mera difesa (Cass. 25/09/2008, n. 24080; Cass. 23/01/2006, n. 1213).

Di conseguenza, il giudice deve proporre d’ufficio l’indagine riguardo al concorso di colpa del danneggiato (sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso danneggiato), e ciò nella considerazione che tale indagine sia intrinseca alla ricostruzione del fatto storico (Cass. 12/03/2004, n. 5127).

Diversamente, l’art. 1227 c.c., comma 2 (secondo cui il risarcimento non è dovuto, per i danni, che il creditore avrebbe potuto evitare, usando l’ordinaria diligenza) introduce un’ipotesi di eccezione in senso stretto, con la quale si fa valere un contro-diritto e riguarda il caso in cui il comportamento del creditore abbia prodotto soltanto un aggravamento delle conseguenze dannose, concorrendo ad aggravare l’evento (che, peraltro, si sarebbe egualmente verificato, pur in assenza della condotta del creditore), con conseguente applicazione della disciplina dell’art. 1223 c.c., il quale prescrive che il pregiudizio da risarcire, sia sotto forma di perdita subita, sia sotto forma di lucro cessante, dev’essere conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o del ritardo di esso.

La decisione

Alla luce di tali principi di diritto, la Cassazione ha pronunciato l’infondatezza delle censure formulate dal ricorrente, perché, appunto, il giudice anche d’ufficio – ed indipendentemente quindi dalla richiesta della parte interessata – poteva accertare se vi fosse stato un concorso causale al verificarsi del danno da parte della vittima, tenendo conto, dei fatti allegati, rappresentati, nel caso di specie, dalle condizioni meteorologiche, dal verbale della polizia, dai risultati della CTU.

La redazione giuridica

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