Il danno patrimoniale futuro va riconosciuto anche al figlio della vittima di incidente stradale, non occupata al momento del sinistro e pertanto, priva di reddito

I familiari di una donna vittima di incidente stradale avevano agito in giudizio contro il conducente e il proprietario del veicolo investitore, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza del tragico evento.

All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale adito, ritenuto l’apporto causale della vittima nella determinazione del sinistro nella misura del 70% liquidò, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, sulla base delle tabelle in uso presso il Tribunale di Venezia, la somma complessiva di 60.000 euro in favore della figlia di due anni, 32.000 euro per ciascun genitore, 35.000 euro in favore del coniuge e 10.000 euro in favore di ciascuno dei fratelli, disattendendo invece la domanda sul danno patrimoniale.

La Corte d’Appello di Venezia riformò parzialmente la pronuncia di primo grado, riconoscendo quale percentuale di responsabilità in capo alla vittima, il 30% ricalcolando, dunque, il danno non patrimoniale in favore dei congiunti nei seguenti importi:75.000 euro in favore della figlia di due anni (la cui tenera età giustificava la liquidazione dell’importo maggiore), 54.000 euro per ciascun genitore (che poteva contare sul sostegno e l’affetto di altri tre figli) e per il coniuge (ancora giovane alla data dell’evento e con possibilità di ricostruirsi una relazione affettiva), confermando per il resto la decisione di primo grado anche riguardo alla liquidazione in favore dei fratelli non conviventi della vittima, con cui non risultava quale relazione avessero conservato.

Il ricorso per Cassazione

Contro tale pronuncia i familiari della vittima di incidente stradale hanno presentato ricorso per cassazione, denunciando l’errata decisione di non risarcire il danno patrimoniale in favore della figlia minore della donna, non essendo stata documentata alcuna attività lavorativa da parte della genitrice.

Per i ricorrenti tale circostanza era del tutto irrilevante (il fatto cioè che la madre della minore non lavorasse al momento della morte) dovendo piuttosto attribuirsi rilievo al danno patrimoniale futuro derivante dalla sua stessa giovane età (21 anni) e all’assenza di ragioni invalidanti, che le avrebbero certamente consentito di trovare un’occupazione per far fronte ai propri impegni economici nei confronti della figlia e in ogni caso, sostenevano che era onere probatorio della controparte dimostrare l’improbabilità di tale circostanza.

La questione giuridica prospettata dai familiari della vittima era, dunque, la seguente: spetta al figlio minorenne il risarcimento del danno patrimoniale da morte del genitore, privo di occupazione lavorativa al momento del decesso?

Ebbene, alla questione la Corte ha dato risposta positiva, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “in favore dei prossimi congiunti di un soggetto in giovane età, deceduto in conseguenza di un fatto illecito addebitabile ad un terzo, compete anche il risarcimento del danno patrimoniale futuro, qualora questo, sulla scorta di oggettivi e ragionevoli criteri rapportati alle circostanze del caso concreto, si prospetti come effettivamente probabile sulla scorta di parametri di regolarità causale (Cass. n. 4791/2007; n. 8546/2008; n. 24435/2009).

Nel caso in esame, il giudice di merito non aveva svolto tale valutazione, ma si era limitato ad escludere il riconoscimento del danno patrimoniale sulla base della mera circostanza della mancanza di un redito attuale di fonte lavorativa.

La decisione

Ciò che invece, la corte territoriale avrebbe dovuto valutare era se, sulla base delle circostanze del caso concreto, potesse prospettarsi come effettivamente probabile, un futuro sostengo patrimoniale in favore della minore da parte della vittima del sinistro stradale.

In altre parole, il giudice di merito avrebbe dovuto valutare se sulla base delle circostanze del caso concreto, e non del mero rapporto di genitorialità (cosa che condurrebbe ad un inammissibile riconoscimento di danno in re ipsa), potesse prospettarsi in via presuntiva il danno patrimoniale futuro nei termini indicati.

Per queste ragioni, la Suprema Corte (Terza Sezione Civile, sentenza n. 5099/2020) ha cassato la decisione impugnata con riferimento al motivo accolto e rinviato la causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, per un nuovo esame.

Avv. Sabrina Caporale

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