In caso di mancata adozione delle cinture di sicurezza da parte di un passeggero, poi deceduto, del veicolo coinvolto in un incidente stradale, è legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore dei suoi prossimi congiunti
Un minore perdeva la vita in un incidente stradale, allorché viaggiava in qualità di terzo trasportato a bordo di autovettura condotta da un terzo, anch’esso deceduto nell’incidente (insieme al proprio figlio, pure trasportato nell’occasione).
I genitori agirono in giudizio al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti per la morte del proprio figlio. Senonché nel corso del giudizio fu accertato che al momento del sinistro, il ragazzo non indossava la cintura di sicurezza; i convenuti chiesero, pertanto, una riduzione del danno risarcibile.
Siffatta eccezione fu, però, disattesa dall’adito Tribunale di Brescia sul presupposto che, avendo gli attori agito per conseguire danni patiti “iure proprio“, il contegno dell’ucciso non potesse rilevare ai fini dell’applicazione dell’art. 1227 c.c. (concorso di colpa del danneggiato).
La pronuncia della Corte d’Appello
All’esito del giudizio di secondo grado, la Corte d’Appello di Brescia riconobbe in capo alla vittima una colpa del 30% nella causazione dell’evento mortale a suo carico, dal quale erano poi derivati i danni patiti dai suoi prossimi congiunti.
La sentenza fu cassata dalla Suprema Corte per difetto di integrazione del contraddittorio; cosicché, riassunto il giudizio , innanzi alla Corte di Appello bresciana, la stessa riconobbe nella misura del 50% la responsabilità del conducente per la condotta di guida tenuta al momento dell’incidente e un ulteriore 25% per non aver impedito al passeggero di trasgredire la normativa relativa all’uso delle cinture di sicurezza, la rimanente parte di responsabilità (pari al 25%) fu invece, attribuita allo stesso danneggiato; in tal modo, fu rideterminata l’entità del risarcimento dovuto a ciascuno degli attori.
La Corte di Cassazione (Terza Sezione Civile, sentenza n. 8443/2019) ha confermato siffatta pronuncia perché coerente e immune da vizi.
“È del tutto irrilevante – ha affermato il Supremo Collegio – che il danno di cui si discute sia quello subito “iure proprio” dai congiunti della vittima primaria del sinistro, e ciò alla stregua del principio secondo cui, in “materia di responsabilità civile, in caso di mancata adozione delle cinture di sicurezza da parte di un passeggero, poi deceduto, di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, verificandosi un’ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell’azione produttiva dell’evento, è legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore dei congiunti della vittima” (Cass. Sez. 3, sent. 28 agosto 2007, n. 18177).
Ebbene, nel caso di specie, non era stato accertato che l’uso della cintura avrebbe scongiurato l’evento letale – e dunque che la colpevole omissione del precetto che ne impone l’utilizzazione fosse stata causa di esso -, ma che essa avesse, quantomeno, contribuito alla sua verificazione.
Conseguentemente, la valutazione del giudice di appello era corretta dal punto di vista logico poiché conforme ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “l’idoneità degli elementi presuntivi a consentire inferenze che ne discendano secondo il criterio dell'”id quod prelumque accidit“” risulta “immune da vizi logici o giuridici” allorchè si conformi “al principio secondo il quale i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi, soggetti ad una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi, pur senza omettere un apprezzamento così frazionato, al fine di vagliare preventivamente la rilevanza dei vari indizi e di individuare quelli ritenuti significativi e da ricomprendere nel suddetto contesto articolato e globale” (Cass. Sez. 3, sent. 16 maggio 2017, n. 12002).
La redazione giuridica
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