Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi e inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare di per sé sole, quand’anche concretantisi in un unico episodio di percosse, la pronuncia di separazione personale

Il principio, affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7388/2017, è stato di recente ribadito dalla Corte d’Appello di Roma (sentenza n. 134/2020) nell’ambito di un procedimento in materia di separazione.

La richiesta di addebito della separazione

Nel caso in esame, il marito della vittima era stato già condannato dal Tribunale di Roma per il reato di lesioni e di tentata violenza sessuale perpetrate nei confronti di quest’ultima, il giorno in cui aveva ritenuto di possedere la prova della sua reiterata infedeltà.

Invero, i coniugi dopo essersi separati consensualmente, a causa della infedeltà coniugale della donna, avevano ripreso la convivenza. Sennonché quest’ultima aveva continuato la propria relazione sentimentale con un altro uomo anche dopo la riconciliazione col marito. Di qui la domanda di addebito della separazione a carico della moglie.

La decisione

La Corte d’appello di Roma ha rigettato l’istanza affermando che “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare di per sé sole, quand’anche concretantisi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale”.

Insomma la gravità delle condotte violente perpetrate dal coniuge, esonera il giudice di merito dal valutare il comportamento dell’altro coniuge vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.

La redazione giuridica

Leggi anche:

ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE: LA RELAZIONE EXTRACONIUGALE NON SEMPRE BASTA

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui