Respinto il ricorso di un uomo accusato di interruzione di pubblico servizio per aver causato una “volontaria e apprezzabile alterazione della regolare funzionalità di quel pubblico ufficio”

Era stato condannato in sede di merito alla pena di  venti giorni di reclusione per il reato di interruzione di pubblico servizio. ù

Nel ricorrere per Cassazione l’imputato lamentava però violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi soggettivo ed oggettivo del delitto contestato.

A suo giudizio, infatti, la sentenza impugnata non individuava l’ufficio o il servizio pubblico interrotto o la condotta che ne avrebbe concretamente determinato l’interruzione, trattandosi in realtà di un comportamento che aveva causato al più un “trambusto transeunte” che non aveva cagionato il malfunzionamento del locale ufficio INPS nel suo complesso, né sotto forma di interruzione né di mera turbativa.

Peraltro, il ricorrente  sottolineava come le sue rimostranze fossero volte unicamente a vedere realizzato un suo diritto e non certo a recare turbativa all’ufficio INPS cui si era rivolto.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 12986/2020, ha ritenuto il ricorso inammissibile in quanto aspecifico.

Le doglianze dell’imputato, infatti, non si confrontavano con la motivazione, del tutto congrua, della sentenza impugnata.

La pronuncia di secondo grado, infatti, aveva compiutamente giustificato, anche con il richiamo di pertinente giurisprudenza di legittimità, le ragioni per le quali “il prolungato e assai vocale comportamento aggressivo del ricorrente nei confronti di plurimi addetti dell’Ufficio INPS” succedutisi nello spiegare la tempistica della liquidazione della sua indennità avesse causato una volontaria e apprezzabile alterazione della regolare funzionalità di quel pubblico ufficio. Il tutto determinando un notevole ritardo nell’erogazione dei servizi nei confronti di decine di persone che avevano dovuto attendere, loro malgrado, che l’intervento dei Carabinieri “riducesse a più miti consigli l’esagitato ricorrente, del tutto consapevole di determinare con la sua condotta un consistente turbamento dell’operatività del servizio”.

La redazione giuridica

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