Non hanno rilevanza disciplinare le e-mail denigratorie, inviate da un dipendente, riguardanti i colleghi di lavoro: la Cassazione ha confermato l’illegittimità del licenziamento
La vicenda
La Corte d’Appello di Palermo aveva confermato la sentenza resa dal giudice di primo grado con la quale era stata accolta l’impugnazione del licenziamento per giusta causa intimato dalla società datrice di lavoro ad un proprio dipendente. Il giudice di secondo grado aveva ritenuto che il contenuto di e-mail denigratorie riguardanti i colleghi mandate dal dipendente, non rivestisse alcuna rilevanza disciplinare.
La Corte di Cassazione (Sezione Lavoro, ordinanza n. 5673/2020) ha confermato la pronuncia della corte d’appello palermitana ribadendo che “per stabilire in concreto l’esistenza di una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro e che deve dunque avere la natura di grave negazione degli elementi essenziali di tale rapporto, ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all’intensità dell’elemento intenzionale, dall’altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell’elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare”.
La pronuncia della Cassazione
Atteso che gli elementi da valutare ai fini dell’integrazione della giusta causa di recesso sono molteplici, il compito della Cassazione è, poi, quello di verificare la rilevanza dei singoli parametri ed il peso specifico attribuito a ciascuno di essi dal giudice del merito, onde saggiare l’adeguatezza del giudizio complessivo che ne è scaturito dalla loro combinazione e la coerenza della sussunzione nell’ambito della clausola generale.
Nel caso di specie, la società ricorrente oltre a contestare l’accertamento degli addebiti operato dai giudici di merito, non aveva specificato in alcun modo perché quanto accertato non sarebbe stato sussumibile nell’ambito dell’art. 2119 c.c. limitandosi ad allegare aspetti da cui si sarebbe dovuta rilevare una sanzione espulsiva … aspetti tuttavia, non rilevanti. Nessuno di essi, anche per la loro stessa pluralità, poteva ritenersi autonomamente decisivo.
Per queste ragioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte.
La redazione giuridica
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