Per la consumazione del reato di violenza sessuale è sufficiente che il colpevole raggiunga le parti intime della persona offesa, essendo indifferente che il contatto corporeo sia di breve durata o che la vittima sia riuscita a sottrarsi all’azione dell’aggressore

La vicenda

La Terza Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 38606/2019) ha confermato la pronuncia di condanna a carico dell’imputato, ritenuto responsabile del delitto di violenza sessuale commesso in danno della persona offesa.

Invero, la vittima aveva « più volte ribadito che l’imputato le aveva messo una mano sul fondoschiena, toccando o sfiorando quella parte del corpo»; dunque, correttamente la corte d’appello aveva ravvisato il delitto di violenza sessuale consumata sul rilievo che «il toccamento di quella specifica zona “erogena” era stato improvviso ed inaspettato, invasivo dell’intimità della persona ed animato da chiari impulsi sessuali, come tali percepiti in maniera inequivoca dalla vittima», la quale – come accertato nel grado d’appello  – a seguito dell’accaduto “protestò energicamente (“mi sono alzata, gliene ho dette di tutti i colori”) e se ne andò via”.

Ebbene la sentenza impugnata aveva posto in evidenza come quel lascivo contatto con la zona erogena del fondoschiena della vittima, fosse inquadrabile nella fattispecie penale del reato di violenza sessuale nella forma consumata, posto che il tentativo del reato, previsto dall’art. 609 bis cod. pen., è configurabile nel diverso caso in cui la condotta violenta o minacciosa non abbia determinato una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, non avendo l’agente raggiunto le zone intime (genitali o erogene) ovvero non avendo provocato un contatto di quest’ultima con le proprie parti intime (Sez. 3, n. 17414 del 18/02/2016).

La decisione

Se è ben vero, infatti, -hanno aggiunto gli Ermellini- che in tema di violenza sessuale il tentativo è configurabile non solo nel caso in cui gli atti idonei diretti in modo non equivoco a porre in essere un abuso sessuale non si siano estrinsecati in un contatto corporeo, ma anche quando il contatto sia stato superficiale o fugace e non abbia attinto una zona erogena o considerata tale dal reo per la reazione della vittima o per altri fattori indipendenti dalla volontà dell’agente, per la consumazione del reato è sufficiente che il colpevole raggiunga le parti intime della persona offesa (zone genitali o comunque erogene), essendo indifferente che il contatto corporeo sia di breve durata, che la vittima sia riuscita a sottrarsi all’azione dell’aggressore o che quest’ultimo consegua la soddisfazione erotica (Sez. 3, n. 4674 del 22/10/2014).

Per altro verso, è consolidato il principio secondo cui l’elemento della violenza può estrinsecarsi, nel reato di violenza sessuale, oltre che in una sopraffazione fisica, anche nel compimento insidiosamente rapido dell’azione criminosa tale da sorprendere la vittima e da superare la sua contraria volontà, così ponendola nell’impossibilità di difendersi (Sez. 3, n. 27273 del 15/06/2010; Sez. 3, n. 46170 del 18/07/2014).

La redazione giuridica

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