Le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in causa una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia

La vicenda

Un cliente ha proposto opposizione al decreto col quale il Tribunale di Milano, su ricorso del proprio difensore, gli aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 16.745,66 a titolo di compenso per molteplici prestazioni professionali, giudiziali e stragiudiziali, in materia condominiale.

A sostegno della domanda, l’opponente ha eccepito l’eccessività delle somme pretese, la loro parziale duplicazione e, in via riconvenzionale, ha chiesto il risarcimento dei danni per colpa professionale dell’avvocato, cui addebitava il rigetto di una domanda giudiziale.

Ha resistito in giudizio il professionista, chiamando in garanzia la propria compagnia assicuratrice della responsabilità civile, per l’ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale.

All’esito del giudizio di primo grado il Tribunale di Milano ha accolto solo parzialmente l’opposizione e, revocato il decreto ingiuntivo, condannando l’opponente al pagamento in favore dell’avvocato della minor somma di Euro 14.345,66. Ha rigettato, invece, la domanda riconvenzionale e posto a suo carico le spese della parte opposta e della terza chiamata in causa.

In secondo grado, la decisione è stata parzialmente riformata. La Corte d’appello di Milano ha ridotto ulteriormente la condanna ad Euro 12.221,86, condannando l’avvocato a rifondere alla propria compagnia assicurativa le spese di primo grado e ha compensato integralmente fra le parti le spese del giudizio d’appello.

Nella specie, la Corte distrettuale, pur premettendo la prevalente giurisprudenza di legittimità secondo cui il chiamante deve rispondere delle spese sostenute dal terzo chiamato, solo se la chiamata in causa è del tutto arbitraria, ha osservato che nella specie la compagnia da un lato si era opposta alla riforma del regolamento delle spese operato dal primo giudice, ma dall’altro, in evidente contraddizione, aveva eccepito l’inoperatività della polizza sul rilievo: a) che questa non coprisse il rimborso ai clienti di quanto pagato dall’assicurato a titolo di competenze professionali, e b) che l’assicurata aveva corrisposto in ritardo il premio per l’annualità 2009/2010, avendo omesso di comunicare il proprio fatturato per l’anno precedente, in base al quale andava determinato il premio per le annualità successive.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso principale l’originario opponente affidandosi a cinque motivi.

Col primo motivo ha dedotto la violazione o falsa applicazione dell’art. 336 c.p.c., comma 1, in quanto la sentenza impugnata si era limitata a statuire sulle sole spese d’appello, nulla disponendo in ordine a quelle di primo grado.

Ebbene il motivo è stato accolto. La Seconda Sezione Civile della Cassazione (ordinanza n. 23123/2019) ha statuito che “nel limitarsi a provvedere sulle sole spese d’appello, nonostante la riforma parziale della pronuncia di primo grado, la sentenza impugnata aveva disatteso l’effetto espansivo interno della riforma, espresso dall’art. 336 c.p.c., comma 1, non avendo considerato il noto indirizzo giurisprudenziale secondo cui in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d’appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all’art. 336 c.p.c” la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (v. ex multis, Cass. nn. 1775/17, 26985/09, 12963/07 e 12413/03)

Anche il secondo motivo è stato ritenuto fondato.

Parte ricorrente ha dedotto che la sentenza di primo grado, revocando il decreto ingiunto, avesse liquidato l’importo di Euro 14.345,66 comprensivo di IVA, CPA e spese generali forfettarie, e che la sentenza d’appello, invece di disporre la riduzione proporzionale degli oneri accessori e delle spese forfettarie, ne avesse paradossalmente disposto il pagamento di ulteriori, in aggiunta alla somma liquidata di Euro 12.221,86.

Pertanto, IVA, CPA e spese generali forfettarie avrebbero dovuto essere ricalcolate e diminuite sia proporzionalmente, in funzione della riduzione dei compensi professionali operata nella stessa sentenza d’appello, rispetto ai relativi importi liquidati nel decreto ingiuntivo e nella sentenza di primo grado, sia rispetto ai medesimi importi accessori già compresi, nelle percentuali allora vigenti, nella somma complessiva liquidata e riportata sia nel decreto ingiuntivo sia nella sentenza del Tribunale.

Al riguardo gli Ermellini, hanno chiarito che “in tanto il giudice di merito non è tenuto a quantificare l’importo degli accessori legali del credito (nella specie IVA e CPA), derivandone l’ammontare da una pura operazione aritmetica di maggiorazione percentuale del dovuto, in quanto tale computo sia reso concretamente possibile dalla chiara enunciazione della sorte capitale accertata”.

Inoltre, così decidendo la Corte territoriale aveva operato una falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 13, comma 1, non coerente cioè col principio che la norma stessa impone e che la stessa Corte aveva mostrato di voler applicare, col risultato di far gravare due volte i predetti accessori riportando a capitale quelli inclusi nell’importo complessivo liquidato dal giudice di primo grado.

L’avvocato ha resistito al giudizio in Cassazione con ricorso incidentale, anch’esso accolto perché fondato.

Due sono state le premesse e i principi di diritto che la Suprema Corte ha intesto ricordare.

Il primo è quello per cui la domanda di garanzia nei confronti del terzo chiamato, essendo funzionale a deviare verso quest’ultimo le conseguenze economiche della soccombenza del chiamante, presuppone necessariamente che sia stata accolta la domanda proposta contro di lui. In difetto, l’esame della domanda di garanzia resta assorbito.

Il secondo afferma che le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite (cfr., fra le tante, Cass. nn. 23552/11), anche se l’attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (Cass. nn. 2492/16 e 19181/03), e salvo che l’iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (Cass. nn. 7431/12, 8363/10 e 6514/04).

Coordinando tra loro tali principi, si ottiene che, assorbita la domanda di garanzia per il rigetto della pretesa azionata verso il chiamante, il giudice deve operare una valutazione virtuale della palese arbitrarietà o meno della domanda di garanzia, alla stregua di corrette regole di giudizio e, ovviamente, sulla sola base degli atti, senza ulteriore istruzione probatoria.

La decisione

Nella specie, la Corte territoriale, pur avendo premesso in maniera corretta il secondo dei richiamati principi di diritto, ne aveva effettuato un’applicazione incoerente, e dunque falsa, lì dove aveva espresso non un giudizio di palese arbitrarietà ma di semplice infondatezza della domanda di garanzia, basandolo sulla mancata contestazione dell’eccezione (peraltro proposta in via succedanea) della compagnia assicurativa. Eccezione intesa a negare la copertura assicurativa per effetto del tardivo pagamento del premio relativo all’annualità 2009/2010, e della mancata comunicazione del fatturato conseguito nell’anno precedente, sulla cui base doveva essere quantificato il premio per le annualità successive.

Così ragionando, la Corte distrettuale, con un automatismo che la legge processuale non consente, aveva dato per ammesso non solo un fatto storico (tardivo pagamento del premio), ma anche il successivo giudizio critico (difetto di copertura assicurativa) che, in quanto tale, non risponde alla dinamica assertiva di cui all’art. 115 c.p.c., comma 1, essendo mediato da altre e non provate circostanze (esistenza di una comminatoria contrattuale di esclusione tout court della garanzia per il lamentato difetto di comunicazione o, alternativamente, effettiva insufficienza a termini di contratto del premio pagato rispetto al reale fatturato dell’assicurata).

In altre parole, a detta degli Ermellini, la Corte milanese aveva deciso la domanda di garanzia sulla base di regole di giudizio (gli art. 115 c.p.c., comma 1, e art. 2697 c.c.) non correttamente applicate e incompatibili con la mera delibazione che le era richiesta per regolare le spese.

La redazione giuridica

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