L’elezione di domicilio è atto personale riservato all’indagato o all’imputato e l’intervento degli esercenti la potestà genitoriale è destinato solo ad assolvere compiti di assistenza o, nei casi tassativamente previsti, a sopperire all’inerzia dell’interessato

È quanto affermato dai giudici della Corte di Cassazione (sent. n. 1149/2019), chiamati a pronunciarsi sull’eccezione di nullità addotta dal difensore dell’imputato, sull’assunto che l’elezione di domicilio dell’avvocato doveva essere effettuata dall’interessato anche se, all’epoca dei fatti, minorenne.

La vicenda

Era stato accusato e poi condannato alla pena in mesi nove di reclusione ed Euro 350,00 di multa, perché ritenuto colpevole della detenzione, al fine di vendita, di scarpe con il marchio contraffatto nonché della ricettazione delle stesse e di altra merce di provenienza delittuosa.

Proponeva ricorso per Cassazione l’imputato, chiedendo che venisse accertata la violazione nonché l’errata applicazione del D.P.R. n. 448 del 1998, artt. 1, 2 e 3 per essere stato giudicato dinanzi al Tribunale ordinario e successivamente alla Corte d’Appello, in violazione della competenza funzionale riservata al Tribunale per i minorenni in quanto all’epoca dei fatti contestati egli era ancora minorenne.

Con il ricorso depositato il 3 settembre 2018, il difensore aveva chiesto, preliminarmente, la remissione in termini per la proposizione dell’impugnazione di legittimità, evidenziando che la sentenza d’appello, emessa il 28 novembre 2017 e depositata il 21 marzo 2018, oltre il termine riservato di 90 giorni, era stata notificata a mezzo PEC al difensore. La notifica doveva, pertanto, considerarsi nulla in quanto effettuata nei confronti di difensore nominato da soggetto minorenne e non dall’esercente la potestà genitoriale, sicché i termini per impugnare dovevano farsi decorrere dal 31 agosto 2018, giorno del primo accesso del difensore legittimamente nominato in cancelleria.

La richiesta di remissione in termini

Secondo i giudici della Cassazione, la tesi non ha pregio.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel procedimento minorile la disposizione del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 34, che attribuisce all’esercente la potestà genitoriale, la eccezionale facoltà di proporre l’impugnazione che spetta all’imputato minorenne, non include anche il potere di nominare un difensore di fiducia per la proposizione del gravame, trattandosi – anche nel processo minorile – di atto personale dell’imputato, salva l’ipotesi derogatoria di cui all’art. 96 c.p.p., comma 3 (Sez. 2, n. 13560 del 19/03/2002).

Allo stesso modo si è precisato che “nel procedimento penale a carico di minorenni, qualora il genitore abbia, per conto del minore, eletto domicilio in un luogo diverso da quello indicato dall’interessato, deve ritenersi prevalente la manifestazione di volontà del minore, in quanto la elezione o la dichiarazione di domicilio sono atti personali riservati all’indagato o all’imputato e l’intervento degli esercenti la potestà genitoriale è destinato solo ad assolvere compiti di assistenza o, nei casi tassativamente previsti, a sopperire all’inerzia dell’interessato” (Sez. 5, n. 2046 del 09/12/2003).

Pertanto – affermano i giudici della Corte – contrariamente all’assunto difensivo, anche nel processo minorile la designazione del difensore e la dichiarazione o elezione di domicilio hanno carattere di atti personali, riconoscendosi agli esercenti la potestà esclusivamente un potere surrogatorio in caso d’inerzia dell’interessato.

La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha escluso che la sentenza di condanna pronunciata dal tribunale ordinario per fatti commessi da un soggetto all’epoca degli stessi minorenne fosse da ritenersi inesistente e ha precisato che la nullità assoluta per incompetenza funzionale, ove non utilmente eccepita, non è più deducibile nella fase di esecuzione in quanto sanata dal giudicato (Sez. 5, n. 4310 del 23/11/2015 – dep.2016).

Nella specie, non risultava esser stata formulata, nel corso dei giudizi di merito, alcuna questione di nullità sul punto.

Il ricorso doveva pertanto, essere rigettato.

La redazione giuridica

 

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