La Corte d’appello di Milano, in riforma della pronuncia del Tribunale di Como, aveva mandato assolti due fratelli accusati del reato di coltivazione di marijuana (di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5) perché non punibili per particolare tenuità del fatto contestato
Secondo la pubblica accusa, la sentenza in questione sarebbe stata viziata per violazione di legge, dal momento che la stessa corte territoriale, se da una parte aveva riconosciuto la “potenzialità offensiva” nella condotta dei due giovani imputati, in ragione del dato obiettivo rappresentato dalla marijuana ritrovata in loro possesso (pari a poco meno di gr 640 con un principio attivo equivalente a mg. 7818, idoneo al confezionamento di 313), dall’altra parte, li aveva assolti sull’assunto la coltivazione di quella sostanza fosse destinata ad uso personale.
La decisione della Cassazione
Nella sentenza impugnata – osservano i giudici della Corte di Cassazione -si evidenza come il dato fondamentale del proscioglimento, s’incentra proprio sulla ritenuta destinazione della marijuana al consumo personale degli imputati.
Ed invero, “è notorio che il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 non contempla la coltivazione nel novero delle condotte che, ove connotate da uso personale, rilevano unicamente in termini di illecito amministrativo, in proposito non essendo inutile rammentare che già da tempo la Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare e di ribadire che la condotta di coltivazione riveste una sua peculiare specificità, che non ne consente la comparazione con le altre, caratterizzate dall’uso personale della sostanza importata, acquistata o detenuta, penalmente irrilevanti ed utilizzate come tertium comparationis”.
Ciò in quanto “la detenzione, l’acquisto e l’importazione di sostanze stupefacenti per uso personale rappresentano condotte collegate immediatamente e direttamente all’uso stesso, e ciò rende non irragionevole un atteggiamento meno rigoroso del legislatore nei confronti di chi, ponendo in essere una condotta direttamente antecedente al consumo, ha già operato una scelta che, ancorché valutata sempre in termini di illiceità, l’ordinamento non intende contrastare nella più rigida forma della sanzione penale…“.
Secondo il legislatore, infatti, la coltivazione “difetta di quel nesso di immediatezza con l’uso personale”, risultando perciò incensurabile la scelta discrezionale operata dal legislatore, che trova altresì la sua ragion d’essere nel rilievo che “nel caso della coltivazione non è apprezzabile ex ante con sufficiente grado di certezza la quantità di prodotto ricavabile dal ciclo più o meno ampio della coltivazione in atto, sicché anche la previsione circa il quantitativo di sostanza stupefacente alla fine estraibile dalle piante coltivate, e la correlata valutazione della destinazione della sostanza stessa ad uso personale, piuttosto che a spaccio, risultano maggiormente ipotetiche e meno affidabili; e ciò ridonda in maggiore pericolosità della condotta stessa, anche perché l’attività produttiva è destinata ad accrescere indiscriminatamente i quantitativi coltivabili e quindi ha una maggiore potenzialità diffusiva delle sostanze stupefacenti estraibili…” (così Corte Cost., sent. n. 360 del 1995, cui ad es. ord. n. 414 del 1996 e, soprattutto, la sent. n. 109 del 2016, che ha ribadito la validità dell’impostazione illustrata).
Pienamente in linea con detto orientamento è, del resto, la giurisprudenza di legittimità (cfr., per tutte, Sez. 4, sent. n. 43184 del 20.09.2013), la quale ha sottolineato, come il compito spettante al giudice investa l’accertamento dell’offensività in concreto della condotta posta in essere dal soggetto agente, dovendo pertanto essere esclusa la rilevanza penale allorché la stessa “sia così trascurabile da rendere sostanzialmente irrilevante l’aumento di disponibilità della droga, e non prospettabile alcun pericolo della sua ulteriore diffusione” (così, da ultimo, Sez. 6, sent. n. 35654 del 28.04.2017 e Sez. 4, sent. n. 17167 del 27.01.2017).
Nel caso in esame, la Corte distrettuale, se per un verso, aveva dato atto della valenza penale della condotta di coltivazione della sostanza di cui trattasi, legata quindi al concreto pericolo di diffusione relativo alla oggettiva produzione di circa gr 640 di marijuana; per altro verso, ha valutato di speciale tenuità il fatto medesimo, sulla scorta di una pretesa destinazione ad uso personale della sostanza, che di fatto poggia unicamente sulla parola degli imputati, senza alcuna disamina critica dell’anzidetto dato fattuale.
È facile rilevare l’intrinseca incongruità di tale ragionamento argomentativo.
Ragion per cui la sentenza è stata annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello competente.
La redazione giuridica
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