Il provvedimento prevede uno stanziamento di 25 miliardi per far fronte all’emergenza Coronavirus, con misure a favore di sanità, lavoratori, famiglie e imprese

Il Governo ha varato il decreto ‘cura-Italia’ per far fronte all’emergenza Coronavirus. Il provvedimento, contenente misure a favore di medici, lavoratori, famiglie e imprese, vale 25 miliardi e attiva flussi per 350 miliardi. “Una manovra economica poderosa”, ha sottolineato il Premier Giuseppe Conte. “Non abbiamo pensato e non pensiamo di combattere un’alluvione con gli stracci. Stiamo cercando di costruire una diga per proteggere imprese famiglie lavoratori”.

“Nessuno deve sentirsi abbandonato e questo decreto lo dimostra” ha aggiunto il presidente del Consiglio, che ha evidenziato come si possa parlare di “modello italiano” non solo per la strategia di contrasto ma anche di risposta economica all’epidemia di Covid-19. “L’Ue ci segua” ha esortato Conte.

Tra le misure principali figurano i finanziamenti aggiuntivi per il sistema sanitario, gli incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici come le mascherine, la possibilità per la Protezione Civile di requisire presidi sanitari e beni, come gli alberghi, per fronteggiare l’epidemia.

Ma anche tanti interventi in favore di famiglie, lavoratori e imprese.

In particolare sono cinque gli assi principali individuati dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri: il sistema sanitario (3,5 miliardi), il sostegno all’occupazione e ai lavoratori (10 miliardi), la liquidità del sistema del credito, la sospensione degli obblighi di versamento, il sostegno aggiuntivo a tutti gli altri settori colpiti.

In ambito lavorativo è previsto un nuovo trattamento di cassa integrazione ordinario in sostituzione dei precedenti ammortizzatori sociali in favore di: aziende che al 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario; aziende che hanno in corso un assegno di solidarietà.

Le Regioni, inoltre, possono autorizzare una cassa di integrazione salariale in deroga in favore delle imprese per cui non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto.

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data e, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori dello spettacolo, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 500 euro.

Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile.

I datori di lavoro, a fronte dell’emergenza Coronavirus, sono tenuti ad autorizzare la modalità di lavoro agile ai lavoratori dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ospitata in un centri riabilitativi chiusi dal provvedimento. Qualora il familiare con disabilità sia un minore la modalità di lavoro agile non può essere rifiutata, salvo che questo sia incompatibile con le caratteristiche dell’impresa. Il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni;

A decorrere dal 5 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni. In alternativa alla prestazione predette e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate.

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

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