Una circolare del Ministero della Salute detta le procedure da utilizzare, durante l’emergenza legata all’epidemia di Covid-19, nei casi in cui gli esami necroscopici siano strettamente necessari
Uniformare il comportamento sull’intero territorio nazionale, in relazione alle procedure per il settore funebre, cimiteriale, della cremazione in fase emergenziale determinata dall’epidemia di COVID-19, anche al fine di ridurre le possibilità di trasmissione del contagio tra aree diverse. Questo l’obiettivo di una circolare del Ministero della Salute – Direzione generale per la prevenzione sanitaria – che sostituisce integralmente quella, avente medesimo oggetto, dello scorso 8 aprile.
Per quanto concerne gli esami autoptici e i riscontri diagnostici, il documento stabilisce che, per l’intero periodo della fase emergenziale non si dovrebbe procedere all’esecuzione di autopsie o riscontri diagnostici nei casi conclamati di COVID-19, sia se deceduti in corso di ricovero presso un reparto ospedaliero sia se deceduti presso il proprio domicilio.
L’Autorità Giudiziaria potrà valutare, nella propria autonomia, la possibilità di limitare l’accertamento alla sola ispezione esterna del cadavere in tutti i casi in cui l’autopsia non sia strettamente necessaria.
Analogamente le Direzioni sanitarie di ciascuna Regione daranno indicazioni finalizzate a limitare l’esecuzione dei riscontri diagnostici ai soli casi volti alla diagnosi di causa del decesso, limitando allo stretto necessario quelli da eseguire per motivi di studio e approfondimento.
In caso di esecuzione di esame autoptico o riscontro diagnostico, oltre ad una attenta valutazione preventiva dei rischi e dei vantaggi connessi a tale procedura, devono essere adottate tutte le precauzioni seguite durante l’assistenza del malato.
Le autopsie e i riscontri possono essere effettuate solo in quelle sale settorie che garantiscano condizioni di massima sicurezza e protezione infettivologica per operatori ed ambienti di lavoro: sale BSL3, ovvero con adeguato sistema di aerazione, cioè un sistema con minimo di 6 e un massimo di 12 ricambi aria per ora, pressione negativa rispetto alle aree adiacenti, e fuoriuscita di aria direttamente all’esterno della struttura stessa o attraverso filtri HEPA, se l’aria ricircola.
Oltre agli indumenti protettivi e all’impiego dei DPI, poi, l’anatomo patologo e tutto il personale presente in sala autoptica indosseranno un doppio paio di guanti in lattice, con interposto un paio di guanti antitaglio.
È obbligatorio l’impiego di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (FFP2 o superiori) associati a dispositivi di protezione di occhi e mucose (visiera o schermo facciale) e si deve evitare l’effettuazione di procedure e l’utilizzo di strumentario che possono determinare la formazione di aerosol.
Deve inoltre essere evitata l’irrigazione delle cavità corporee; il lavaggio di tessuti ed organi deve essere eseguito utilizzando acqua fredda a bassa pressione, fatta defluire a distanza ravvicinata in modo da evitare la formazione di aerosol; i fluidi corporei devono essere raccolti per mezzo di materiale assorbente, immesso nelle cavità corporee.Campioni di tessuti ed organi, prelevati per esami istologici, debbono essere immediatamente fissati con soluzione di Zenker, formalina al 10% o glutaraldeide per la microscopia elettronica.
Al termine dell’autopsia o del riscontro diagnostico la sala settoria deve essere accuratamente lavata con soluzione di ipoclorito di sodio o di fenolo. Sono da evitare, infine, le manipolazioni non necessarie, così come qualsiasi contatto con la salma da parte di parenti, conviventi o altre persone diverse da quelle incaricate delle operazioni necessarie.
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