Equo indennizzo per l’insegnante aggredito nell’orario di lavoro (Cassazione civile, sez. VI,  dep. 22/06/2022, n.20094).

Equo indennizzo per l’insegnante della scuola primaria aggredito da uno scolare durante l’orario di lavoro.

La Corte d’Appello di Lecce, confermando la sentenza del Tribunale, ha ritenuto la decadenza dell’insegnante, ai sensi del D.P.R. n. 349 del 1994, art. 3, dalla domanda di equo indennizzo conseguente ad infortunio sul lavoro per avere subito un’aggressione da uno scolaro che le aveva strattonato con forza il pollice della mano sinistra, provocandole postumi cronici.

Nello specifico, la Corte d’Appello, ha considerato che i timbri della presunta data di arrivo e del numero di protocollo apposti sull’istanza cartacea non fossero idonei a comprovare effettivamente la ricezione di tale atto in data 24.3.2000, in quanto era ormai acquisito il fatto che quel numero di protocollo non corrispondeva alla numerazione propria del registro di protocollo di quel giorno.

L’insegnante ricorre in Cassazione lamentando omesso esame di un fatto decisivo e con esso si sostiene che la Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione il “compendio impugnatorio” con cui si era lamentato che il Tribunale avesse mosso da un mero sospetto circa la falsità del documento (cartaceo) prodotto dalla ricorrente e dalla mancanza, nel registro di protocollo di quella data, di un documento riferibile alla ricorrente, senza che fosse stata proposta querela di falso ed in assenza di specifiche contestazioni e solo dando atto dell’esistenza di un’indagine interna finalizzata a capire come mai un documento timbrato in ricezione non trovasse corrispondenza nel protocollo ufficiale.

La doglianza è infondata.

La Corte di merito, ha inteso affermare, con argomentazione da essa ritenuta assorbente, che il documento, così protocollato, non fosse convincente rispetto alla sua datazione, ovverosia al profilo che riveste portata dirimente in causa. Quindi non risultando provato l’invio dell’istanza, non risulta possibile procede all’ equo indennizzo.

Il secondo motivo lamenta mancata o erronea applicazione degli artt. 2700, 2701 c.c., ovvero degli artt. 2702 e 2703 c.c., e dell’art. 2697 c.c..

La doglianza riguarda la questione dell’invio dell’istanza di equo indennizzo in forma cartacea e la ricorrente afferma che, in mancanza di prova sul fatto che fossero a lei riferibili manomissioni rispetto all’istanza cartacea, si sarebbe dovuto attribuire piena efficacia al documento (ed alla datazione di ricezione) su di esso riportata, anche in ragione della contestuale sottoscrizione da parte di un funzionario dell’ufficio del rilascio di copia conforme.

Sul punto gli Ermellini svolgono due considerazioni:

– da un lato, in assenza di adeguata contestazione da parte della resistente e di adeguate prove di un intervento manomissivo da parte della ricorrente, avrebbe dovuto attribuirsi piena efficacia probatoria al documento cartaceo ed ai timbri su di esso apposti. E’  evidente che il solo timbro cronologico, senza alcuna sottoscrizione, non può integrare atto pubblico nei cui confronti sia necessario proporre querela di falso, proprio perché mancano gli elementi essenziali della paternità, attraverso la sottoscrizione, di quell’atto.

– da altro punto di vista, non ha pregio neppure l’insistenza sull’attestazione di conformità presente nel documento. Secondo quanto emerge dalla sentenza della Corte territoriale, l’istanza cartacea riporta un timbro a secco con dicitura “per copia conforme La collaboratrice amministrativa E.A.”, tuttavia, nulla autorizza a ritenere che l’attestazione di conformità in calce ad un documento, finalizzata a comprovarne l’identità all’originale, debba presumersi formata nella medesima data del documento di cui attraverso tale attestazione si fornisce prova.  La attestata conformità è finalizzata a munire la copia di capacità probatoria con forza identica all’originale (artt. 2714 e 2715 c.c.), ma non ad attestare la datazione certa di quell’originale di istanza di equo indennizzo, che è profilo in sé diverso, non potendosi affermare quindi che la Corte di merito, non dando rilievo a quella attestazione, abbia violato, come denunciato, norme di diritto, anche solo sul riparto degli oneri probatori.

In definitiva, il ricorso viene integralmente rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

Sei vittima di un incidente sul lavoro? Affidati ai nostri esperti per una consulenza gratuita. Clicca qui

Leggi anche:

Crollo di due pannelli prefabbricati e decesso del lavoratore

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui