A causa di un errore del dentista, da cui doveva farsi curare un dente rotto, una paziente si è ritrovata con una necrosi gengivale
La donna ha quindi agito in giudizio nei confronti del medico, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali.
La consulenza tecnica di ufficio ha rilevato l’errore del dentista che, nonostante si trattasse di un intervento di routine, aveva agito con imperizia ed imprudenza.
L’errore del dentista, peraltro, aveva provocato alla paziente un danno biologico temporaneo.
Il Tribunale di Monza condannava quindi il medico a risarcire la paziente.
L’importo complessivo risultava dalla somma di varie voci. Risarcimento del danno non patrimoniale da inabilità temporanea (danno biologico temporaneo).
E ancora. Danno morale, danno patrimoniale relativo alle spese necessarie per il rifacimento delle cure, danno patrimoniale relativo alla restituzione dell’acconto percepito dal professionista.
Il dentista impugnava quindi la sentenza del Tribunale di Monza. Tra i vari motivi di impugnazione, la condanna a restituire alla paziente l’acconto percepito. Per giunta, lamentava il medico, in assenza di una domanda di risoluzione del contratto.
La Corte d’Appello di Milano dà però torto all’appellante. Secondo la Corte, gli acconti ottenuti rientrano tra i compensi percepiti e quindi tra i danni prodotti dalla prestazione dannosa.
E, cosa ancor più interessante, a prescindere dal fatto che sia stata formulata domanda di risoluzione del contratto per inadempimento.
Secondo la Corte, inoltre, in mancanza di restituzione dei pagamenti, al termine dell’opera negligente gli effetti negativi di essa risulterebbero definitivamente riversati nella sfera patrimoniale del cliente.
Ciò non è accettabile, continua la Corte.
Se la prestazione professionale è da giudicare come totalmente inadempiuta ed improduttiva di conseguenze come nel caso in questione, nessun compenso può essere dovuto al professionista.
Ed anzi, essendo a quel punto venuta meno la causa (quale funzione economico individuale) del contratto d’opera professionale, il già avvenuto pagamento del compenso rappresenta una componente di danno per il cliente ed in quanto tale deve essere risarcita mediante la restituzione cosiddetta per equivalente (vale a dire nella misura dell’importo corrisposto).
Leggi l’approfondimento su tale argomento dell’Avv. Leonardo Bugiolacchi
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Ho messo l apparecchio non vedendo risultati a fine lavoro non m ha messo ne filo interno ne protesi mobile da mettrre alla notte non m ha tolto gli spessori alke mascelle x cuiu provocandomi un infezione e cariandomi di brutto i denti ho dolori atroci tre mesi che prendo antibiotici