La Cassazione ha fatto il punto in merito all’ errore diagnostico e all’onere di provare l’irrilevanza causale: ecco cosa hanno stabilito i giudici.
Con la sentenza n. 24073 del 2017 i giudici della Cassazione hanno fatto il punto sul tema dell’ errore diagnostico.
Nel farlo, gli Ermellini hanno specificato che il paziente danneggiato che chiede alla struttura il risarcimento del danno da responsabilità medica deve dimostrare l’esistenza del contratto e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia. Inoltre, egli dovrà allegare l’inadempimento del debitore astrattamente idoneo a cagionare il danno che si lamenta.
Spetterà poi alla struttura sanitaria, in qualità di debitrice, l’onere di dover provare quanto segue.
Ovvero, che non vi è stato alcun inadempimento oppure che, pur essendovi stato, esso non è stato eziologicamente rilevante.
La vicenda
Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza di primo grado, ha stabilito la responsabilità per inadempimento contrattuale di un’azienda ospedaliera. Tale decisione era scaturita da un errore diagnostico, verificatosi in relazione alla esecuzione della operazione di asportazione totale di un rene cui era stata sottoposta una paziente.
L’operazione era stata effettuato su consiglio del sanitario che le aveva diagnosticato una neoplasia. Prima dell’intervento, però, l’indagine diagnostica non era stata approfondita con l’esecuzione di un esame bioptico estemporaneo. Da qui l’ errore diagnostico.
L’organo asportato, infatti, era risultato affetto da una patologia infettiva, la pielofrenite xantogranulomatosa con ampia area emorragica. Tale patologia avrebbe richiesto una nefrectomia parziale e non la asportazione totale dell’organo.
A quel punto, l’azienda ospedaliera ha impugnato per cassazione la sentenza affidando il ricorso a due motivi.
In particolare, i giudici hanno ritenuto che la posizione dell’Azienda ospedaliera finalizzata ad escludere la propria responsabilità contrattuale, sia stata falsata dall’errata trasposizione del criterio del “più probabile che non”.
Un criterio che, come noto, riguarda la verifica del nesso di causalità “condotta omissiva o commissiva – evento dannoso”, sul distinto piano dell’accertamento della imputabilità per colpa dell’inadempimento come ben spiegato nell’interessante approfondimento sul tema dell’Avv. Maria Teresa De Luca.
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