La concausa di lesioni oppure la concausa di menomazioni del paziente incidono sulla quantificazione del risarcimento del danno da errore medico
La complessa e articolata sentenza qui in commento (Cass. Civ., sentenza n. 28990 del 11 novembre 2019) decide su un caso relativo a una bambina affetta da una rara sindrome non diagnosticata correttamente dai medici e già portatrice di invalidità al 10% e sulla applicazione retroattiva della Legge Balduzzi. La bambina veniva sottoposta a un trattamento sanitario inadeguato e ad un intervento chirurgico non necessario che peggiorava la sua condizione, maturando ulteriori postumi permanenti pari al 6% derivanti dall’errore medico.
I genitori della bambina contestano la valutazione dei postumi permanenti compiuta dai Giudici di merito attraverso l’applicazione retroattiva dell’art. 3, comma 3, della legge Balduzzi, in ragione del quale il danno biologico risulta liquidato secondo le tabelle previste dall’art. 138 e dall’art. 139 C.d.A.
Il punto che la Suprema Corte è chiamato a decidere riguarda la definizione del momento a partire dal quale devono essere applicate, in materia di responsabilità sanitaria, le tabelle legislative previste dagli artt. 138 e 139 C.d.A., ai fini della liquidazione del danno derivante dalla lesione alla salute patito dal paziente: in particolare, si tratta di chiarire se tale sistema di valutazione debba o meno essere applicato in via retroattiva.
La Suprema Corte nel decidere chiarisce – in maniera del tutto impeccabile – anche il problema della concausa di lesioni e concausa di menomazioni per la corretta quantificazione del risarcimento dovuto alla danneggiata.
La Corte si interroga sull’applicazione, nel campo della responsabilità medica, degli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni: prevista inizialmente dall’art. 3, comma 3, della legge Balduzzi e confermata dalla legge Gelli-Bianco (n. 24/2017).
La formulazione delle due norme deriva da un iter normativo assai complesso: si pensi, che tale sistema di valutazione è stato introdotto nel 2001, in materia di micropermanenti, poi modificato dalla legge 273/2002, e successivamente confluito nel C.d.A. , sino all’ultima riforma del 2017.
Ebbene, la norma che prevede l’applicazione in materia di malpractice medica delle tabelle normative non tratta la questione di una successione di leggi nel tempo.
Secondo gli Ermellini l’applicazione retroattiva delle tabelle non conduce a una disparità di trattamento tra giudizi conclusi e pendenti. L’innovazione sarebbe, dunque, applicabile, dove il potere decisiorio del Giudice deve ancora essere esercitato.
Il caso in decisione riguarda un danno differenziale legato al peggioramento di pregresse condizioni invalidanti (10%) e la menomazione aggiuntiva causata dall’errore medico (6%).
Sorge allora una perplessità: anche se la menomazione aggiuntiva corrisponda al 6% non pare corretto valutare il danno in termini di micropermanenti (cioè rientrante nell’art. 139 CdA).
Il pregiudizio aggiuntivo del 6% aggrava una esistente condizione invalidante del 10% che si trova sopra il limite delle cosiddette lesioni di lieve entità.
I Giudici avrebbero dovuto, pertanto, applicare i criteri riguardanti tale particolare ipotesi che fanno capo al confronto tra il valore della conversione in denaro dell’invalidità complessiva della danneggiata e quello dell’invalidità preesistente. Per il calcolo di entrambi i valori non avrebbero, dunque, dovuto essere applicate le tabelle normative non essendo ancora stata emanata la tabella inerente le invalidità superiori al 9%.
Del resto tali criteri sono finanche stati ribaditi da altra pronunzia appartenente al medesimo gruppo di quella qui esaminata, cosiddetto della decade di San Martino 2019 (28986/2019).
Tornando alla applicazione retroattiva di cui si discute, la Corte osserva come non si assista a una successione di leggi nel tempo, ma all’applicazione di una nuova disposizione di legge rispetto a una precedente prassi giurisprudenziale.
Il medesimo meccanismo opera nel caso (preso in esame da altra sentenza della decade di San Martino: v. Cass. civ., n. 28994/2019) riguardante la qualificazione, in termini extracontrattuali della responsabilità del medico, ma le conclusioni ivi raggiunte sono di segno diametralmente opposto rispetto alla decisione qui in commento.
Nella decisione 28994 viene sostenuto che una applicazione retroattiva violerebbe le funzioni costituzionalmente riservate all’autorità giudiziaria e lederebbe l’affidamento dei soggetti che hanno intrapreso un’azione giudiziaria sulla base delle regole applicate al diritto vivente.
Per contro, la differente lettura offerta dalla decisione qui in commento, è dovuto al fatto che “il profilo relativo alla quantificazione del danno non viene a intaccare gli elementi costitutivi della fattispecie legale di responsabilità civile.”
Non può essere assolutamente condivisa l’impronta che considera la valutazione del danno alla stregua di un elemento estraneo alla fattispecie di responsabilità.
Si consideri che qualsiasi tipologia di risarcimento si traduce nella conversione in denaro del pregiudizio patito dal danneggiato: ed allora qualsiasi variazione limitativa di questo meccanismo comporta, gioco forza, una incidenza negativa sulla consistenza del diritto.
Ed ancora, non bisogna dimenticare che con la riforma del sistema tabellare del 2017 (Art. 1, L. 124/2017) è stato chiaramente precisato che la tabella unica delle lesioni di non lieve entità va applicata ai sinistri e agli eventi accaduti successivamente alla data di entrata in vigore della stessa.
A questo punto è inaccettabile una conclusione contraria per la tabella 139 CdA perché non può aversi un trattamento differente delle lesioni di lieve entità riguardo alla delicata tematica della retroattività.
Per tali e tante ragioni non si condivide il ragionamento svolto dalla Suprema Corte.
Altra parte molto interessante della decisione commentata riguarda la disamina sulle nozioni di concausa di lesioni e concausa di menomazioni.
La concausa di lesioni riguarda il ciclo della causalità materiale ed è regolata dall’art. 41 c.p. e dall’art. 1227 c.c., comma 1, e riguarda il concorso della causa naturale (lo stato di salute pregresso) con la causa umana (la condotta professionale medica) nella determinazione dell’evento lesivo della salute in un soggetto già parzialmente compromesso.
Vale sul punto il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte secondo cui “ in materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell’uomo siano sufficienti a determinare l’evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l’autore dell’azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell’evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale; qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l’apporto umano, all’evento di danno, l’autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità”.
La concausa di menomazioni, invece, riguarda la causalità giuridica disciplinata dall’art. 1223 c.c. inerente la relazione evento lesivo/conseguenze pregiudizievoli.
La condotta lesiva dell’ integrità psicofisica può produrre una sola menomazione, oppure può determinare una pluralità di alterazioni anatomiche.
Le menomazioni plurime possono distinguersi:
a) in relazione al criterio cronologico del fatto generatore: in menomazioni “monocrone o policrone” ;
b) in relazione al tipo di disfunzionalità prodotto: in menomazioni “concorrenti o coesistenti”.
Proprio per tale ragione, l’esigenza di provvedere ad una diversa valutazione del danno biologico in seguito a plurime menomazioni nasce dagli stessi criteri di redazione dei “baremes” medico-legali.
Nel caso di menomazioni “preesistenti”, il cumulo del nuovo grado di invalidità con quello corrispondente alla precedente minore capacità biologica del soggetto, non è idoneo ad esprimere – a maggior ragione nel caso di lesioni concorrenti – l’effettiva condizione di salute globale residua della persona.
Ne deriva quanto sia diversa l’incidenza che può assumere, ai fini dell’accertamento della complessiva validità biologica di un soggetto, la menomazione che si aggiunga ad altra già preesistente, a seconda che concorra alla medesima disfunzionalità o invece ne determini una nuova, non interferente con il distretto anatomo-funzionale già pregiudicato.
E’ del tutto condivisibile, quindi, l’indicazione elaborata in medicina legale e recepita dal nostro legislatore secondo cui “in caso di plurime menomazioni, è certamente legittimo assumere come riferimento i gradi tabellari concernenti le singole compromissioni, salva, in ogni caso, una valutazione globale complessiva della residua capacità biologica del soggetto leso, volta ad individuare la effettiva incidenza dei molteplici postumi, concorrenti o coesistenti, sulla integrità psico-fisica del soggetto danneggiato”.
Diverso, invece, il postumo preesistente, che pur non potendo considerarsi “concorrente” (in quanto non afferente il medesimo distretto anatomo-funzionale), venga tuttavia in qualche modo ad incidere sulla complessiva validità biologica del soggetto, rendendogli più difficoltosa la quotidianità o le relazioni sociali.
Sulla esatta individuazione della modifica peggiorativa del grado di invalidità biologica il Giudice ne ricava il differenziale di invalidità e lo traduce in equivalente monetario.
Non è dunque ammissibile la doglianza dei genitori della bambina secondo cui le conseguenze tipiche della sindrome di Bartter non potevano essere considerate ai fini dell’accertamento dei postumi derivati dall’intervento chirurgico non correttamente eseguito, trattandosi di sindrome genetica preesistente.
La Corte d’appello ha assunto a base della liquidazione il grado di invalidità permanente del 6%, indicato nella CTU, rimanendo ignoto il modus procedendi del Giudice di merito.
In definitiva, non è stato specificato se l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte d’Appello andrebbe rinvenuto nella individuazione del valore punto ricavato dalla Tabella in quanto determinato in base alla scala 0-6 piuttosto che in base alla scala 10-16, o invece nella errata comparazione dei valori monetari equivalenti concernenti i predetti stati di invalidità biologica, od ancora, invece, la mancata considerazione di un differente grado di invalidità biologica rispetto a quelli indicati nella relazione peritale e nelle note a chiarimento depositate dai CC.TT.UU..
Il ricorso viene integralmente rigettato.
Avv. Emanuela Foligno
Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a malasanita@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623
Leggi anche:
Danno differenziale: senza termine di paragone impossibile la valutazione