Esame ematico alcolimetrico rifiutato, è sempre reato?

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esame ematico alcolimetrico

Accolto il ricorso di un automobilista che aveva lasciato l’ospedale, senza sottoporsi all’esame ematico alcolimetrico richiesto dalla Polizia Giudiziaria

Quale conducente di un autoveicolo, dopo aver provocato un sinistro stradale, era stato portato in Pronto Soccorso, dove tuttavia rifiutava di sottoporsi all’esame ematico alcolimetrico, richiesto dalla polizia giudiziaria, allontanandosi dal nosocomio, prima della sua effettuazione.

L’uomo, condannato in sede di merito ai sensi dell’art. 186 del codice della strada, ricorreva per cassazione eccependo di aver lasciato l’ospedale, dopo circa un’ora dal suo ingresso, senza mai aver ricevuto l’avviso di farsi assistere da un difensore, che avrebbe dovuto essere dato prima dell’avvio dell’accertamento.

A suo giudizio, dunque, non essendo il rifiuto stato preceduto dall’avviso, la sentenza avrebbe dovuto accogliere l’appello sul punto. D’altro canto, il Giudice di pace, nell’ambito del giudizio di opposizione all’ordinanza prefettizia di sospensione della patente, aveva accolto il ricorso, ritenendo la sussistenza della violazione della normativa.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 5314/2020 ha ritenuto di aderire alle argomentazioni proposte dall’automobilista, accogliendo il ricorso in quanto fondato.

I Giudici di Piazza Cavour hanno ricordato, infatti,  che recentemente la stessa Cassazione “ha riformulato alcuni principi relativi al caso in cui non sia dato avviso all’interessato della facoltà di farsi assistere dal un difensore, ai sensi dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., prima di procedere agli accertamenti urgenti mediante etilometro”.

Invero – chiariscono gli Ermellini – in passato si è ritenuto che “quando si procede per il reato di guida in stato di ebbrezza, l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell'”alcoltest” non ricorre se l’imputato abbia rifiutato di sottoporsi all’accertamento.

Tuttavia, nell’ambito di una rivisitazione dell’operatività del sistema della garanzie, si è poi ritenuto che “in tema di guida in stato di ebbrezza, l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., deve essere rivolto al conducente del veicolo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentale dell’alcolemia con la richiesta di sottoporsi al relativo test, anche nel caso in cui l’interessato si rifiuti di sottoporsi all’accertamento.

L’affermazione della garanzia del diritto di farsi assistere, quindi, è collegata al momento genetico dell’accertamento, e cioè al momento in cui si avvia il procedimento di accertamento.

Il tutto avuto riguardo alla stessa lettera dell’art. 114 disp. att. In base al quale “nel procedere al compimento degli atti indicati nell’art. 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia”. Ogni qualvolta l’interessato sia sottoposto ad un accertamento indifferibile ed urgente, infatti, l’avvertimento della possibilità di farsi assistere da un difensore, deve precedere lo svolgimento dell’atto.

E’ chiaro, dunque, che per assolvere allo scopo di consentire la difesa durante l’accertamento a mezzo di alcoltest, oppure a mezzo dell’esame ematico, l’avviso deve intervenire prima della sua effettuazione concreta, non potendo assumere nessun significato se interviene dopo.

La redazione giuridica

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