L’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell’alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento, perché la presenza del difensore è funzionale a garantire che l’atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini (Corte di Cassazione, quarta penale, sentenza 21 giugno 2024, n. 24574).
La vicenda
L’imputato, la notte del 22 gennaio 2020, alla guida della sua vettura, usciva fuori strada. I carabinieri intervenuti sul posto, alla luce della dinamica del sinistro e delle condizioni in cui si presentava l’imputato, ritenevano necessario procedere ad accertamenti alcolemici (alcoltest) e tossicologici.
L’imputato, avvisato di tali accertamenti, iniziò ad accusare dei dolori e, quindi, su sollecitazione dei carabinieri, con l’intervento del personale del servizio 118 fu accompagnato nel vicino pronto soccorso. Dopo circa un’ora, e al loro arrivo, i carabinieri accertavano che l’imputato si era volontariamente allontanato dal pronto soccorso, sottraendosi agli accertamenti di rito.
Valutate le dichiarazioni dei testi di polizia giudiziaria, e della documentazione sanitaria, i Giudici ritenevano non credibile la versione dell’imputato, secondo il quale l’incidente fosse dipeso dalla presenza del ghiaccio sul fondo stradale. Quanto all’allontanamento, il ricorrente, nel corso dell’esame, aveva inoltre riferito di essere stato autorizzato dagli stessi carabinieri, i quali però gli avevano raccomandato di presentarsi il giorno successivo presso il comando per il ritiro della sua patente.
La vicenda giudiziaria
La Corte di appello di Brescia conferma la sentenza del Tribunale di Bergamo che – in esito al dibattimento – aveva dichiarato l’imputato colpevole dei reati di cui agli artt. 186 comma 7 e 187 comma 8 CdS, per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti relativi al tasso alcolemico e all’uso di sostanze stupefacenti.
Secondo l’imputato la decisione resa dalla Corte di appello sarebbe il frutto di una errata interpretazione delle norme processuali e non terrebbe conto degli approdi giurisprudenziali.
Il vaglio della Cassazione per l’inammissibilità
La S.C. evidenzia che si è in presenza della condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi 3, 4, 5 e 7 dell’art. 186, comma 7, Cds, che punisce il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti mediante etilometro, a quelli preliminari tramite “screening,” e a quelli svolti su richiesta della polizia giudiziaria dalle strutture sanitarie alle cui cure mediche siano sottoposti i conducenti coinvolti in sinistri stradali.
È diversa, invece, l’ipotesi in cui il fermato ad un controllo su strada viene inviato al più vicino ospedale per accertamenti circa l’eventuale stato di ebbrezza o l’assunzione di sostanze stupefacenti.
Venendo al caso concreto, l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell’alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento, perché la presenza del difensore è funzionale a garantire che l’atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini.
Le motivazione della Cassazione
Nella sentenza impugnata, i giudici hanno fatto corretta applicazione della più recente giurisprudenza, con orientamento costante che esclude l’attualità di un contrasto ai sensi dell’art. 610, comma 2, c.p.p.
Difatti, si è osservato che l’avvertimento di cui all’art. 114 disp. att. Cpp, è previsto nell’ambito del procedimento volto a verificare la presenza dello stato di ebbrezza. L’eventuale presenza del difensore è finalizzata a garantire che il compimento dell’atto, in quanto a sorpresa e non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini. Il procedimento, in altri termini, deve ritenersi in corso allorquando si registra il rifiuto dell’interessato di sottoporsi all’alcoltest ma a questo punto, e nel momento stesso del rifiuto, si consuma il reato di cui all’art. 186, comma 7, CdS.
Ed ancora, è già stato osservato, come la locuzione, contenuta nell’art. 354 cpp (riguardante gli accertamenti urgenti demandati alla polizia giudiziaria), “nel procedere al compimento degli atti” faccia evidentemente riferimento al compimento di un atto, al quale l’interessato ha evidentemente già acconsentito.
Invece, il rifiuto eventuale e, con esso, il reato istantaneo di cui all’art. 186, comma 7, CdS. attiene ad una fase anteriore.
Questo significa che l’obbligo di dare avviso non ricorre allorquando il conducente abbia rifiutato di sottoporsi all’accertamento (con diniego espresso o tacito), essendo il reato perfezionato nel momento dell’espressione della volontà di sottrarsi all’atto assistito dalla garanzia dell’avviso.
Avv. Emanuela Foligno