Esenzione dal pagamento delle spese processuali: chiarimenti

    0
    esenzione dal pagamento

    L’art. 152 disp.att.c.p.c. è rubricato esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali

    Ebbene, secondo la disposizione citata, nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salva l’ipotesi di lite temeraria, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
    Il rinvio è alle norme che regolano l’ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, per coloro che risultano titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.493,82.
    Perciò, l’interessato che, con riferimento all’anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell’atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente.

    La vicenda

    Con ricorso per Cassazione, il ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., e lamentava che il Tribunale l’avesse assoggettato al pagamento delle spese processuali, malgrado fosse contenuta nel ricorso la dichiarazione prevista dalla norma indicata.
    In più occasioni, la Cassazione ha affermato che in tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, l’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, conv. con modif. nella L. n. 326 del 2003, laddove fa carico alla parte ricorrente, che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell’esonero degli oneri processuali in caso di soccombenza, a rendere apposita dichiarazione sostitutiva “nelle conclusioni dell’atto introduttivo” va interpretato nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell’atto introduttivo del giudizio, cosicché va ritenuta efficace la dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata neL ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo (Cass. n. 16616 del 25/06/2018).
    Si è anche precisato che ai fini dell’esonero è comunque necessario che la dichiarazione sottoscritta, allegata al ricorso ed in esso richiamata, attesti la sussistenza delle condizioni reddituali previste dall’art. 152 disp. att. c.p.c., dovendo assumersi la parte la responsabilità per la veridicità della stessa.

    Una dichiarazione priva di sottoscrizione

    Nel caso in esame, il ricorrente si era limitato ad affermare che nelle conclusioni del ricorso per Cassazione era stata inserita la dichiarazione che il reddito proprio e quello del nucleo familiare fosse inferiore al doppio di quello stabilito dal D.Lgs. n. 113 del 2002, art. 76, commi da 1 a 3, e che tale dichiarazione (di cui non viene neanche trascritta la sottoscrizione) era stata completata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso delle condizioni reddituali previste dall’art. 152 disp. att. c.p.c., per ottenere l’esenzione dal pagamento delle spese processuali, depositata il 7 settembre 2012.
    Mancava, inoltre, la dichiarazione che tale documento fosse stato sottoscritto personalmente.
    Invero, «la sottoscrizione della dichiarazione ad opera della parte è elemento essenziale ed indefettibile (Cass. n. 22952 del 10/11/2016) e non può ritenersi idonea ad integrare la rilevata mancanza, la mera dichiarazione sostitutiva relativa ai redditi percepiti depositata, successivamente al deposito del ricorso, rivelandosi tutto ciò al di fuori dello schema della dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali previsto dall’art. 152 disp. att. c.p.c., e dell’assunzione di responsabilità diretta dell’interessato nei confronti del giudice in sede processuale dalla stessa norma richiesto».
    Per tali motivi, il ricorso è stato rigettato con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, stante la mancanza anche nel ricorso per cassazione di dichiarazione sostitutiva valida ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.

    La redazione giuridica

     
    Leggi anche:
    RIPARTIZIONE DELLE SPESE NEL PROCESSO CIVILE: QUALI SONO I CRITERI?

    - Annuncio pubblicitario -

    LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

    Per favore inserisci il tuo commento!
    Per favore inserisci il tuo nome qui