La rivalutazione contributiva per esposizione ultradecennale all’amianto riguarda il solo periodo di lavoro di effettiva e provata esposizione al rischio e non già l’intero periodo coperto da assicurazione obbligatoria

Con l’ordinanza n. 9915/2021 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso dell’Inps contro la decisione dei Giudici del merito di accertare il diritto di un cittadino alla rivalutazione contributiva ai sensi dell’articolo 13, comma 8, legge 257 del 1992 per esposizione ultradecennale all’amianto.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, in particolare, l’Istituto previdenziale contestava alla Corte territoriale di avere confermato la sentenza di primo grado anche nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto alla rivalutazione contributiva “per l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto gestita dall’Inail”, anziché per il solo periodo di concreta esposizione, accertato, in conformità alla domanda del lavoratore, come relativo agli anni dal novembre 1979 al marzo 2001.

Gli Ermellini hanno effettivamente ritenuto di aderire alla doglianza proposta.

La giurisprudenza di legittimità afferma infatti che “il disposto dell’art. 13, comma 8, della I. n. 257 del 1992 va interpretato nel senso che anche per i lavoratori che siano stati esposti al rischio dell’amianto per un periodo ultradecennale sia rivalutabile il solo periodo di lavoro di effettiva e provata esposizione al rischio e non già l’intero periodo coperto da assicurazione obbligatoria contro l’amianto (cioè, in pratica, l’intero periodo di assicurazione all’INAIL, nel quale è ricompreso, fra i tanti, anche il rischio dell’amianto), atteso che, da un lato, tale estensione comporterebbe un’ingiustificata discriminazione nei confronti dei lavoratori delle cave e delle miniere di amianto e di quelli colpiti da malattie causate dallo stesso materiale, e, dall’altro, che l’intero periodo lavorativo” deve essere inteso – alla luce delle finalità della I. n. 257 del 1992, evidenziate anche da Corte Cost., nella sentenza n. 5 del 12 gennaio 2000 – come periodo caratterizzato dal rischio di contrarre malattie, qual è soltanto il periodo in cui vi sia stata esposizione qualificata al rischio di asbestosi”;

Nel caso in esame, la stessa sentenza d’appello affermava che il beneficiario della prestazione era stato “esposto all’amianto, in concentrazione media annua superiore a 0,1 ff/cc (100 ff/litro) come valore medio su otto ore al giorno per il periodo indicato in ricorso” e dava atto che il predetto aveva proposto domanda per il riconoscimento del beneficio “per esposizione ultradecennale all’amianto subita nel corso del periodo di lavoro” svolto dal 1979 al 2001 come operaio meccanico addetto alla manutenzione degli aeromobili.

La redazione giuridica

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