Accolto il ricorso del conducente di un camion accusato di omicidio colposo per il decesso di un automobilista conseguente al tamponamento con un veicolo fermo

Era stato condannato per il reato di omicidio colposo, ai sensi dell’art. 589, comma 2 del codice penale, perché con colpa, consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché nella violazione degli artt. 140, 146 e 161, comma 1 C.d.S., alla guida di un autocarro, a seguito dell’esaurimento del carburante, si arrestava sulla carreggiata, senza segnalare adeguatamente l’ostacolo agli automobilisti che sopraggiungevano, così causando il tamponamento con il veicolo fermo dell’autovettura condotta dalla vittima, la quale riportava lesioni che la conducevano alla morte.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte l’imputato lamentava la violazione della legge processuale penale, con riferimento all’art. 82 cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale revocato integralmente le statuizioni civili, nonostante la moglie e il figlio della persona offesa avessero revocato la costituzione di parte civile, mentre un’altra figlia, cui il giudice di primo grado non aveva riconosciuto alcuna provvisionale, non aveva interposto appello, anche perché già risarcita. Dunque, con la Corte di appello avrebbe dovuto revocare le statuizioni civili, fatta salva la sola condanna alle spese in loro favore pronunciata dal giudice di primo grado.

Gli Ermellini, con la sentenza n. 26347/2021, hanno ritenuto fondata la doglienza proposta.

La Corte territoriale aveva errato nel non revocare le statuizioni civili, pur dopo avere dato atto in sentenza della revoca della costituzione di parte civile di moglie e figlio della persona offesa e del mancato appello da parte dell’altra filia in ordine alla mancata pronuncia di condanna provvisionale in suo favore da parte del giudice di primo grado. Da lì la decisione di annullare senza rinvio la pronuncia impugnata limitatamente alle statuizioni civili, provvedendo alla loro eliminazione.

La redazione giuridica

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