Confermata sulla base degli accertamenti strumentali (etilometro) e degli elementi percettivi la responsabilità dell’automobilista per guida in stato di ebbrezza

Era stato condannato in sede di merito per il reato di guida in stato d’ebbrezza, aggravata dall’orario notturno. Nel rivolgersi alla Suprema Corte, l’automobilista denunciava, tra gli altri motivi, violazione di legge in relazione all’affermazione del suo stato di alterazione alla guida, ritenuto dalla Corte di merito sulla base di elementi probatori di cui il deducente contestava l’affidabilità: ciò sia con riferimento all’etilometro, sia con riferimento alle dichiarazioni dei testi operanti a proposito dei sintomi che egli avrebbe palesato.

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 24949/2020, ha ritenuto di rigettare in quanto manifestamente infondato. Esso infatti non si confrontava con la pacifica giurisprudenza di legittimità riferita al valore probatorio dell’etilometro e degli elementi sintomatici rilevati percettivamente dagli agenti della polizia stradale; inoltre il motivo di ricorso in esame era teso a sollecitare una rivalutazione delle prove raccolte, non consentita in  sede di legittimità e demandata all’esclusiva valutazione del giudice di merito.

La sentenza impugnata, peraltro, risultava argomentata in modo logico e coerente, richiamando gli elementi fattuali offerti dal materiale probatorio, che davano comunque conto del fatto che il ricorrente risultava in stato di ebbrezza sulla base di accertamenti strumentali (l’etilometro risultava revisionato) e di elementi percettivi che dimostravano la sua scarsa capacità a mantenere la traiettoria dritta; inoltre egli barcollava e aveva difficoltà a rispondere alle domande, mentre nell’abitacolo veniva rilevata la presenza di un forte odore di alcool.

Gli Ermellini hanno quindi respinto l’impugnazione ricordando che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

La redazione giuridica

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