L’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza; a tal fine non è sufficiente la mera allegazione di difettosità o l’assenza di omologazione dell’etilometro

Il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada si limita ad indicare le verifiche alle quale l’etilometro deve essere sottoposto per poter essere omologato ed adoperato, senza prevedere alcuna sanzione di inutilizzabilità delle prove acquisite”.

La vicenda

Con due sentenze sostanzialmente conformi, i giudici di merito, avevano ritenuto l’imputato responsabile del reato di cui agli artt. 186, comma 2 lett. c) e 2-sexies cod. strada, per essersi posto alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza, con l’aggravante di avere commesso il fatto in orario notturno.

La Corte d’appello di Brescia aveva ridotto la durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, confermando nel resto l’appellata sentenza di condanna.

La difesa ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al procedimento logico argomentativo seguito dai Giudici dell’appello per addivenire alla decisione di condanna.

Già nei motivi di appello, il ricorrente aveva posto in evidenza che il dispositivo utilizzato per l’accertamento dello stato alcolemico, pur se omologato, non era stato sottoposto a controllo periodico.

Dal libretto metrologico depositato in atti, era emerso, infatti, che le verifiche periodiche erano sempre avvenute in ritardo rispetto al termine stabilito.

Come noto la circolare ministeriale n. 87/91 del Ministero dei trasporti ha stabilito che ogni etilometro prima di potere essere utilizzato, debba essere sottoposto a controllo e prova, sia al momento del primo utilizzo, sia in occasione di qualsiasi riparazione o intervento, sia annualmente; e ciò in ragione del richiamo contenuto nell’art. 3 del D.M. 196/1990 e sulla base di quanto previsto dall’art. 379 del regolamento di attuazione del codice della strada: “Prima della loro immissione nell’uso gli etilometri devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il Csrpad (visita preventiva). Gli etilometri in uso devono essere sottoposti a verifiche di prova dal Csrpad secondo i tempi e le modalità stabilite dal ministero dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il ministero della Sanità. In caso di esito negativo delle verifiche e prove, l’etilometro è ritirato dall’uso”.

Ad ogni modo, a detta del ricorrente, l’inaffidabilità della apparecchio utilizzato era emersa anche dal fatto che, a seguito della misurazione, erano stati registrati valori elevatissimi, corrispondenti, secondo la tabella sintomatologica del Ministero della Sanità, allo stato di coma etilico. Ciò tuttavia, si poneva in contrasto con il comportamento serbato all’atto del controllo, “senza mostrare segni di una importante alterazione, [egli aveva] fornito il proprio numero di telefono agli agenti ed [aveva] firmato i verbali che gli erano stati sottoposti”.

Ma il ricorso non è stato accolto.

La Corte di Cassazione (Sezione Feriale Penale, sentenza n. 43822/2019) ha confermato la pronuncia della corte d’appello, ritenendola del tutto conforme ai principi espressi in materia, in sede di legittimità.

Secondo consolidato orientamento in tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento, dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione, non essendo sufficiente la mera allegazione di difettosità o assenza di omologazione dell’apparecchio (Sez. 4, n. 22604 del 04/04/2017; Sez. 4 n. 40722 del 09/09/2015). A ciò deve aggiungersi, con rilievo di ordine dirimente, che l’art. 379, commi 6, 7 e 8 del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada si limita ad indicare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere omologati ed adoperati, senza prevedere alcuna sanzione di inutilizzabilità delle prove acquisite (Sez. 4, Sentenza n. 17463 del 24/03/2011).

La decisione

Ebbene, nel caso in esame, la Corte di merito, con ragionamento ritenuto congruo, aveva affermato la validità degli esiti dell’esame alcolimetrico effettuato sulla persona dell’imputato, ponendo in rilievo che, sulla base della stessa allegazione difensiva, rispetto alla data dell’accertamento del reato, il positivo controllo periodico sul corretto funzionamento dell’apparecchiatura era stato effettuato appena due mesi prima.

Inoltre, il ricorrente presentava, in ragione della constatazione effettuata dagli operanti, una tipica sintomatologia collegata allo stato di ebbrezza, atta a corroborare il risultato fornito dall’apparecchiatura (occhi lucidi, alito vinoso, equilibrio precario).

Per altro verso, nel ricorso l’imputato si era limitato a dedurre la illegittimità dell’accertamento, invocando un principio di “continuità” nell’attuazione dei controlli sull’apparecchiatura in questione, senza realmente confrontarsi con l’argomentazione espressa dalla Corte di merito circa l’avvenuta revisione in un’epoca molto vicina a quella del controllo di Polizia e senza indicare come le precedenti revisioni – non avvenute a cadenze regolari – avessero in qualche modo influito sulla inaffidabilità del risultato in atti.

Per tutte queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La redazione giuridica

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